Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26795 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
nel regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal regolamento di
competenza Tribunale di Brescia nel procedimento vertente tra:
D.C.M. ed il Ministero dell’interno ed altra.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Bergamo, con sentenza in data 11 gennaio 2007, ha rigettato il ricorso proposto da D.C.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti della Prefettura di Bergamo per violazione della legge sugli assegni.
Il Tribunale di Bergamo, adito in sede di appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 marzo 2009, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Brescia, e ciò in ragione del foro erariale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.
Il Tribunale di Brescia, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Bergamo, in applicazione del principio secondo cui ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
che pertanto va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo, di cui va cassata la pronuncia declinatoria;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, trattandosi di regolamento di competenza nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo; cassa la sentenza declinatoria del Tribunale di Bergamo in data 17 marzo 2009.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011