Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26794 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.P.;

– ricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Marsala, sezione distaccata

di Mazara del Vallo, in data 6 dicembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.P., ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal GIP del Tribunale di Marsala nell’ambito di un procedimento penale, dove l’interessata si era costituita parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 113, avverso il provvedimento in data 6 dicembre 2010 con cui il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, su richiesta dell’Ufficio finanziario competente, ha revocato il provvedimento di ammissione.

Il ricorso è proposto dalla parte di persona nelle forme del rito penale, ma è stato iscritto, d’ufficio, nel registro dei ricorsi civili.

Tanto premesso, si osserva che si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto ai ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale.

Nella specie, pertanto, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Difatti, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato T.U. al Decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale.

Nel caso di specie, invece, ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. La cognizione di questa materia, ad avviso del relatore, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (v. Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2011, n. 6840).

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., affinchè gli atti siano rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione penale della Corte.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione penale della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del la Sezione Sesta Civile – 2 , della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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