Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26793 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 16368-2014 proposto da:

AD. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio LICCARDO

LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO

LANDOLFI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1909/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE, depositata il 9/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società Ad. S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Centrale aveva respinto l’impugnazione avverso la sentenza n. 5048/03/1989 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione emesso in relazione ad imposta INVIM straordinaria, avendo la società presentato la dichiarazione in via cautelativa sul presupposto di avere diritto all’esenzione di imposta essendo l’immobile in oggetto adibito a circolo culturale universitario e non ad uso residenziale;

la Commissione Tributaria Centrale aveva riformato la sentenza della CTR ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato l’effettiva destinazione d’uso dell’immobile per il quale veniva invocata l’esenzione;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere la Commissione Centrale omesso di esaminare le domande relative alla nullità dell’avviso di liquidazione dell’INVIM, in quanto privo di motivazione, ed al riconoscimento, in via subordinata, della sussistenza deì requisiti, soggettivi ed oggettivi, per la concessione dell’esenzione;

1.2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “difetto di motivazione – violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 111 Cost.” per avere la Commissione Centrale accolto il ricorso dell’Ufficio: a) senza dare conto della documentazione versata in atti dalla contribuente circa l’attività della Fondazione RUI, che non comprendeva solo il reperimento di residenze per studenti ma anche la costituzione di centri bibliografici, la promozione di attività culturali, la costituzione di centri studio e l’organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività volte alla formazione culturale dei giovani; b) senza valutare che l’Ufficio finanziario aveva omesso, nei primi due gradi di giudizio, di illustrare la motivazione posta a fondamento dell’avviso di liquidazione, essendo stato a tale scopo integrato solo nel ricorso avverso la decisione di secondo grado; c) senza esaminare la documentazione prodotta dalla contribuente in appello circa la destinazione catastale del cespite (classificazione dell’immobile di tipo residenziale, con mancanza del requisito essenziale della “destinazione”), dedotta tardivamente dall’Ufficio, e relativa alle domande di sanatoria del cambio di destinazione e alla denuncia di variazione catastale (come indicata alle pagg. 12 e segg. del ricorso);

1.3. le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse;

1.4. la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il Giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. nn. 29721/2019, 22598/2018, 23940/2017);

1.5. ciò non ricorre nel caso in esame con riguardo alla seconda censura dianzi illustrata, laddove la Commissione Centrale, sia pure in maniera sintetica, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’esenzione di imposta sul rilievo che dalla documentazione in atti emergeva come nel “contratto di locazione stipulato dalla società ricorrente con la Fondazione (OMISSIS) di Roma…(fossero)… indicati i dati catastali dell’immobile con le relative categorie che risultano essere A/8 e C/6…(e)… la categoria A indica immobili residenziali mentre la C indica, nella fattispecie, i box… pertanto risulta (va)… che l’immobile in questione non rientra (va) tra quelli indicati nel suddetto elenco per i quali spetta l’esenzione”, aggiungendo inoltre che “anche il conduttore “Fondazione (OMISSIS)”…(aveva)… preso in locazione un immobile da destinare a residenza per i propri studenti, considerata l’attività e lo scopo della stessa Fondazione che risulta essere quello di assicurare agli studenti una residenza”;

1.6. si tratta di una motivazione che non può considerarsi omessa o meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione e i profili di apoditticità della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. n. 5315/2015);

1.7. risulta invece del tutto omesso l’esame della doglianza, ritualmente riproposta dall’odierna ricorrente nell’atto di costituzione innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, relativamente alla nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, come riportato alle pagg. 15-17 del ricorso in cassazione, con conseguente accoglimento delle proposte censure alla sentenza impugnata;

1.8. va tuttavia richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

1.9. la questione circa l’omessa pronuncia sulla domanda dianzi illustrata va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

1.10. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

1.11. come già affermato da questa Corte con riguardo al silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso (cfr. Cass. n. 31626/2018), deve ritenersi che, se da una parte il contribuente sia legittimato ad impugnare il silenzio serbato dall’Ufficio su un’istanza di riconoscimento di un’agevolazione (cfr. Cass. nn. 13394/2016, 2004/20112, 2003/19372), essendo dunque tenuto a contestare, entro l’ambito temporale stabilito a pena di decadenza, qualunque provvedimento idoneo a incidere sul rapporto tributario, comprensivo, quindi, del diniego – espresso o tacito – della esenzione ovvero della agevolazione, al contempo il contribuente è anche tenuto a dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto;

1.12. va altresì evidenziato che in tema di esenzione dall’INVIM decennale, nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643, art. 25, comma 2, nel suo testo originario, il godimento del beneficio dell’esenzione totale presuppone – e tale presupposto non risulta venuto meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dal D.L. n. 396 del 1991, art. 1, comma 5 – la destinazione immediata e diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione degli scopi previsti dalla norma, mentre un’eventuale utilizzazione indiretta o mediata, comporta solo la riduzione del cinquanta per cento dell’imposta ai sensi dell’art. sopraindicato, comma 5, lett. a) (cfr. con riguardo all’esenzione di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 5, lett. a), Cass. n. 8643/2011);

1.13. anche nel presente caso, deve ritenersi che l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore sia condizione necessaria perchè a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 25., 2 comma, citata lett. f, in ragione dell’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma, che in tali situazioni si determina in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative, che peraltro la norma prevede possano essere esercitate solo da circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute (elemento che l’odierna ricorrente ha dedotto sussistente unicamente nei confronti della locataria (OMISSIS));

1.14. sulla scorta di quanto sin qui illustrato risulta quindi corretta la decisione impugnata che ha respinto le richieste della contribuente di applicazione dell’esenzione di imposta, prevista dalla norma citata, con riguardo ad immobile condotto in locazione da terzi;

3. il ricorso va dunque integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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