Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26792 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 23939-2016 proposto da:

AZIENDE AGRICOLE CI. SOC. AGRIC. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MASSIMO CIRULLI giusta procura speciale estesa

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CUPELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FERDINANDO

D’AMARI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa

in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 299/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 22/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/9/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società agricola Aziende Agricole Ci.s r.l. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Cupello avverso la sentenza n. 434/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti in accoglimento del ricorso avverso avvisi di accertamento ICI (annualità 2007-2010) relativi ad alcuni terreni, di proprietà della società, resi edificabili con variante al PRG che aveva recepito il piano territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese;

in particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo che la destinazione industriale impressa con il Piano Regolatore non . efficacia limitata nel tempo, trattandosi di previsione assimilabile a quella di qualsiasi strumento urbanistico generale avente efficacia generale e conformativa e come tale senza termine finale, ritenendo inoltre che in ogni caso non spettasse alla contribuente l’esenzione prevista per gli imprenditori agricoli professionali, applicabile solo alle persone fisiche, che il valore medio attribuito ai terreni dalla stessa fosse solo uno dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, riferendosi inoltre la società ad altre vendite avvenute con procedure di tipo esecutivo, e risultando invece fondata solo la deduzione circa la spettanza del pagamento di una sola sanzione aumentata con il cumulo giuridico, trattandosi di violazioni della stessa indole ripetute in più periodi d’imposta;

il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 218 del 1978, art. 52, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) e si lamenta l’errata affermazione, da parte della CTR, circa l’operatività decennale dello strumento pianificatorio, che sarebbe circoscritta al vincolo preordinato all’espropriazione, senza estendersi al vincolo conformativo, per sua natura perpetuo;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. va premesso che i vincoli conformativi sono sovraordinati alle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica, sia di ente pubblico comunale che di livello superiore, derivando da norme, regolamenti o provvedimenti sovraordinati;

1.4. essi non comportano, dunque, la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obbiettivi di tutela dell’interesse pubblico (ad es.: vincolo paesaggistico, forestale, idrogeologico, rischio idraulico, fascia elettrodotto, ecc.), nè comportano inedificabilità assoluta, pur potendo, tuttavia, limitare e condizionare in misura rilevante l’attività edificatoria.;

1.5. non comportano inoltre neppure indennizzi di sorta per le limitazioni previsti dallo strumento urbanistico, nè hanno scadenza temporale;

1.6. poste tali premesse, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’inclusione di un’area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l’acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: l’acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo (cfr. Cass. nn. 3459/2017, 19128/2006);

1.7. in materia urbanistica, hanno carattere conformativo, quindi, i vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio o di parte di esso, tanto da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle loro caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; essi, non essendo soggetti a decadenza, se reiterati non sono indennizzabili D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 39, in ciò differendo dai vincoli urbanistici aventi carattere particolare (cfr. Cass. nn. 25401/2016; conf. n. 11444/2017);

1.8. va altresì evidenziato che i piani territoriali regionali dei consorzi industriali producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, L. n. 1150 del 1942, ex art. 5, contenendo l’individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale ed implicando vincoli di carattere conformativo che, tuttavia, non discendono direttamente dal piano del consorzio, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attuazione data al piano medesimo dall’ente, mediante l’adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona (cfr. Cass. nn. 9915/2017, 9941/1996);

1.9. nella fattispecie in esame la CTR ha accertato con giudizio di fatto, non sottoposto a censure, che i terreni, di proprietà della ricorrente, erano stati resi edificabili, con relativa destinazione “industriale”, a seguito di variante al Piano Regolatore Generale, che aveva recepito il piano territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale;

1.10. le conclusioni raggiunte dalla CTR, circa la mancata applicazione ai vincoli conformativi, come quello in oggetto, della decadenza del termine decennale previsto per i vincoli espropriativi, sono quindi conformi ai principi di diritto dianzi illustrati;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2) per avere la CTR negato alla società contribuente, il cui oggetto esclusivo era l’esercizio di attività agricole, e che era in possesso dell’attestato di imprenditore agricolo professionale, il diritto all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, sul presupposto che tale agevolazione spettasse unicamente alle persone fisiche;

2.2. la censura è fondata;

2.3. come già affermato da questa Corte, in tema di ICI, le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. 228 del 2001, art. 10, e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’art. 5 Reg. (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (cfr. Cass. nn. 11451/2019, 28062/2018);

2.4. la pronuncia impugnata ha reso, quindi, un dispositivo non conforme ai principi di diritto dianzi illustrati;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi – con cui si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11) per avere la CTR respinto le doglianze della contribuente circa la determinazione dell’imponibile soggetto ad TCI, sostenendo l’appellante l’erroneità della stima del valore dei terreni alla luce di due atti di acquisto mediante procedure di tipo esecutivo, effettuati dalla medesima e dai quali sarebbe emerso un prezzo medio inferiore a quello applicato dall’Ufficio finanziario, e “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia” avendo la CTR riconosciuto l’applicabilità nella specie, della regola del cumulo giuridico ai fini della determinazione delle sanzioni, senza provvedere tuttavia a rideterminare la sanzione maggiorando quella base dalla metà al triplo – ed il ricorso incidentale, con cui si lamenta “erronea applicazione del cumulo giuridico, non essendo applicabile alla fattispecie D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, in via subordinata, associandosi alle doglianze di parte ricorrente, la mancata rideterminazione della sanzione da parte della CTR, il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà a verificare che la società ricorrente sia un imprenditore agricolo professionale e che coltivi i terreni per cui è causa, e a a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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