Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26792 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23548-2012 proposto da:

P.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 58, presso lo studio dell’avvocato P.N., che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, PREFETTURA DI ANCONA UTG;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2012 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per improcedibilità del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con un unico atto P.N., in proprio, proponeva appello avverso tre distinte sentenze (n.ri 93, 104 e 185 del 2010) di Giudici di Pace di Fermo, con le quali erano state rigettate le opposizioni avverso le tre distinte cartelle esattoriali di cui in atti. Resistevano all’interposto gravame Equitalia Marche S.p.a. e la Prefettura-UTG di Ancona, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello cumulativamente proposto, nonchè e comunque l’infondatezza dello stesso.

L’adito Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice di appello, dichiarava l’inammissibilità del gravame, condannando l’appellante alle spese, con sentenza n. 98/2012.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorreva il P. con atto affidato ad 11 motivi, chiedendo – fra l’altro e preliminarmente a questa Corte – la “sospensione provvisoria ex art. 373 c.p.c. dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata”. Non svolgevano attività difensiva le parti intimate.

All’udienza del 3 marzo 2016 la Corte disponeva la rinotifica del ricorso sia all’Avvocatura Generale dello Stato che alla società Equitalia S.p.a. in persona presso il difensore G.W..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- L’ordinanza con cui è stata disposta la rinotifica di cui in narrativa non è stata ottemperata dalla parte ricorrente.

Come da apposita certificazione in atti rilasciata dall’Ufficio di Cancelleria risulta attestato il mancato deposito dell’atto di rinotifica.

L’omesso adempimento di quanto ordinato col provvedimento in data 3 marzo 2016 è del tutto preclusivo all’esame del ricorso.

2.- Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

PQM

LA CORTE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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