Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26792 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. CIARDO Gabriele, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Seconda

Penale, depositato il 20 settembre 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Anna Maria Ciardo, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso come da relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il precedente consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Con decreto 21/7/2009 il Tribunale di Lecce liquidava al Dott. M.G. Euro 48.536,56 a titolo di compenso per l’attività di custode ed amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito della procedura n. 32/02 SS presso il detto Tribunale.

Avverso il menzionato decreto il M. proponeva ricorso alla Corte di appello di Lecce che, con provvedimento 20/9/2010, riformava parzialmente l’impugnato decreto di liquidazione determinando in Euro 56.412,00 l’importo da liquidare al ricorrente.

La cassazione del provvedimento della Corte di appello di Lecce è stata chiesta dal M. con ricorso affidato a tre motivi.

Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio perchè palesemente inammissibile in quanto proposto senza il rispetto delle formalità previste dal c.p.c. in tema di ricorso per cassazione. Al riguardo va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 3/9/2009 n. 19161 secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e ausiliari del giudice introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, ed è soggetto al codice di procedura civile per cui deve essere trattato da magistrati addetti al servizio civile. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide la detta opposizione è soggetto al rito civile e non al rito penale ed è sottoposto all’esame delle sezioni civili della Corte di Cassazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio non condivide la proposta di definizione di cui sopra;

che ad avviso del Collegio, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che difatti, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale;

che nel caso di specie, invece, ciò di cui si discute è l’impugnazione del provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti all’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso”;

che l’art. 2 octies di detta legge, nel devolvere alla corte d’appello l’impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso, prevede per la relativa decisione un procedimento autonomo nella disciplina, che non menziona quello per gli onorari di avvocato, nè quello di opposizione al decreto di pagamento per le spese di giustizia;

che nell’economia della citata sentenza n. 19161 del 2009 delle Sezioni unite, proprio il richiamo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, alla L. n. 794 del 1942, avente ad oggetto gli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e che rinvia esplicitamente al codice di rito civile, ha avuto un ruolo centrale nel far propendere le Sezioni unite per la devoluzione al giudice civile dei ricorsi in opposizione secondo il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che la cognizione delle controversie relative alla diversa fattispecie, non disciplinata dal citato testo unico, della liquidazione delle competenze per l’attività svolta dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell’ambito della disciplina antimafia, rientra, ad avviso del Collegio, nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (v., prima della svolta delle Sezioni unite, Cass. pen., Sez. 4^ pen., 21 maggio 2009, n. 21242).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione penale della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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