Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26791 del 25/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3739-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
RAGUSA 60, presso lo studio dell’avvocato MARIA SCOPELLITI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CARUSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
BARI, depositata il 21/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2020 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate notificò alla “Società Sportiva Calcio Barletta” ed a F.F. – Presidente pro tempore di quest’ultima, quale suo obbligato in solido – quattro avvisi d’accertamento, relativi all’Irpeg ed all’Ilor di cui agli anni d’imposta dal 1976 al 1979.
2. Avverso tali atti hanno proposto distinti ricorsi sia la predetta società che F.F.. I ricorsi di quest’ultimo, introdotti dinnanzi la Commissione tributaria di primo grado di Bari, venivano riuniti e rigettati.
3. Proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria di secondo grado di Bari lo rigettava.
4. Quindi il contribuente impugnava la sentenza di secondo grado dinnanzi la Commissione tributaria centrale, sezione di Bari, che, con la sentenza n. 126/2/2012, depositata il 17 dicembre 2012, ha accolto l’impugnazione, “ai sensi dell’art. 1306 c.c.”, estendendo al contribuente, su domanda subordinata di quest’ultimo, la “decisione n. 65 del 12 novembre 2012”, emessa dalla medesima sezione della stessa Commissione centrale, su ricorso della “Società Sportiva Calcio Barletta” e a questa favorevole.
5. L’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione centrale, affidato a tre motivi.
6. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con tutti e tre i motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il primo ed il terzo) e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (il secondo), il ricorrente Ufficio lamenta il medesimo vizio, ovvero la circostanza che il giudice a quo abbia esteso a favore del contribuente, sul presupposto della sua natura di coobbligato in solido, verso l’erario, con la “Società Sportiva Calcio Barletta”, la decisione favorevole resa dallo stesso giudice di merito a favore di quest’ultima, sebbene tale sentenza non fosse passata in giudicato, avendo l’Amministrazione proposto ricorso per la sua cassazione.
I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Infatti, i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed uno dei debitori in solido, se essa non sia fondata su ragioni personali a quest’ultimo, e comunque, come questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass. 05/07/2019, n. 18154; Cass. 19/06/2015, n. 12766; Cass. 19/04/2013, n. 9577; Cass. 01/06/2012, n. 8816, ex plurimis), a condizione che tale decisione sia passata in giudicato.
Nel caso di specie, è pacifico (come ammesso nel controricorso) che la “decisione n. 65 del 12 novembre 2012” – ovvero la sentenza, favorevole alla condebitrice, che il condebitore F. ha chiesto ed ottenuto di opporre all’erario – non era passata in giudicato, poichè l’Agenzia delle Entrate aveva proposto contro la stessa ricorso per cassazione, che, come indicato nel ricorso per il quale qui si procede, ha assunto il n.r.g. 6233 del 2012, all’esito del quale, peraltro, questa Corte, con l’ordinanza n. 15939 dell’11 luglio 2014, ha cassato la medesima sentenza (la n. 65/02/2011 della Commissione tributaria centrale, sezione di Bari, del 12 novembre 2011, depositata il 21 gennaio 2011), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Puglia.
Pertanto, accolto il ricorso, va cassata la sentenza qui impugnata, con necessario rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, essendo rimasta assorbita dall’errata decisione ogni altra questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020