Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26791 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 23/10/2018), n.26791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30290/2014 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNA

FUCCI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima,

in ROMA, VIA degli AVIGNONESI 5;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PIETRELCINA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3984/14 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI,

pubblicata l’8/10/2014;

letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 4.10.2012 l’avv. A.A. ha depositato al Tribunale di Benevento ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva svolta innanzi al TAR Campania, in rappresentanza del COMUNE di PIETRELCINA (BN).

Rimasto contumace il Comune di Pietrelcina, con ordinanza depositata in data 18.6.2013, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il ricorso, evidenziando che, con riferimento alla precedente disciplina, la Cassazione aveva avuto modo di precisare che la speciale procedura camerale, prevista dalla L. n. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze di avvocato, si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, pertanto applicarsi alle prestazioni rese dal difensore dinanzi al Giudice amministrativo, caso in cui la liquidazione deve seguire l’ordinaria procedura di cognizione (Cass. n. 14394 del 2004).

La suddetta ordinanza è stata appellata innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, con atto di appello ex art. 702 quater c.p.c..

Con sentenza n. 3984/2014, depositata l’8.10.2014, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improponibile l’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. A.A. sulla base di un motivo. L’intimato Comune di Pietrelcina non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia un “error in iudicando – Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e 703 c.p.c.”, in quanto la Corte di merito, così come il Tribunale, avrebbero confuso il rito speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 (applicabile ai compensi maturati dagli avvocati in sede civile o stragiudiziale), come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (regolato secondo il rito ex art. 702 c.p.c.), con quello sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., comma 3, correttamente seguito dal ricorrente per ottenere l’accertamento in sede ordinaria di un credito maturato per attività professionali rese in sede amministrativa, in favore del Comune di Pietrelcina, documentando l’esistenza del proprio diritto. Lamenta il ricorrente che tale strumento processuale è stato ritenuto inammissibile dai Giudici di merito, i quali hanno sostenuto che per la determinazione dell’entità delle competenze professionali maturate dall’avvocato in sede amministrativa, debba essere proposto un giudizio di cognizione ordinaria, potendo essere applicabile il rito sommario ex art. 702, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, solo per le competenze maturate ai sensi della L. n. 794 del 1942, per i giudizi civile e stragiudiziali.

2. – Il motivo non è fondato.

2.1. – In primo grado, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che, già con riferimento alla originaria disciplina, la Cassazione aveva avuto modo di precisare che la speciale procedura camerale, prevista dalla L. n. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze di avvocato, si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, pertanto applicarsi alle prestazioni rese dal difensore dinanzi al Giudice amministrativo, caso in cui la liquidazione deve seguire l’ordinaria procedura di cognizione (Cass. n. 14394 del 2004).

A sua volta, la Corte distrettuale, adita ex art. 702 quater c.p.c., ha dichiarato improponibile l’appello. Il giudice del gravame richiama preliminarmente la sentenza n. 96 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato la non irragionevolezza della scelta legislativa di escludere l’applicabilità del procedimento di cui della L. n. 794 del 1942, artt. 28e 29, alle richieste di compensi degli avvocati relative ad attività svoltesi davanti al Giudice amministrativo, trattandosi di diritti soggettivi tutelabili innanzi al Giudice ordinario attraverso l’ordinaria procedura di cognizione, in quanto il rito speciale è applicabile solo in presenza di espressa disposizione normativa, tenuto anche conto del fatto che tale rito speciale esclude un grado di giudizio (siffatta argomentazione è, peraltro, sufficiente a ritenere manifestamente infondata la richiesta del ricorrente di sollevare nuovamente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale della normativa in esame).

2.2. – Ciò premesso il giudice d’appello ha correttamente sottolineato che tali considerazioni formatesi in riferimento alla L. n. 794 del 1942 (Cass. n. 14394 del 2004; Cass. n. 5127 del 1996), valgono anche in relazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che (nel sancire che “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di coigizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”: comma 1), peraltro ribadisce testualmente la improponibilità dell’appello avverso le decisioni assunte dal Collegio secondo il rito speciale (comma 4: “L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”).

Tale conclusione è inoltre ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno, sotto altro profilo, affermato che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur (Cass. sez. un. n. 4485 del 2018).

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata non costituita. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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