Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26791 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22021/2012 proposto da:

S.M. (OMISSIS), F.F. (OMISSIS),

FA.FE. (OMISSIS), queste ultime due nella loro qualità di eredi

della defunta S.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO

QUINTARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHIARA FRONZONI;

– ricorrenti –

contro

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 2,

presso lo studio dell’avvocato SATRIANO ROCCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANCINI LUIGI;

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2045/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MORTATI Franca con delega orale dell’Avvocato

FRANZONI Chiara, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti

depositati;

uditi gli Avvocati CLEMENTE Michele, (per L.) SATRIANO Rocco

con delega orale dell’Avvocato MANCINI Luigi, (per H.) che si

riportano agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 2045/2012 la Corte di Appello di Roma, rinviando “per quanto attiene alla vicenda processuale all’impugnata sentenza che deve intendersi integralmente riportata posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa purchè il rinvio sia specifico” e, pertanto, “a fortiori nella vicenda processuale è sufficiente il richiamo all’atto impugnato”, rigettava gli appelli e confermava la decisione gravata ovvero quella del Tribunale di Velletri (Sent. n. 653/2011).

Nella fattispecie, in concreto ed in sintesi, si controverte sulla validità del testamento olografo a mezzo di lettera autografa con data 9.11.1997 di A.M., cittadino italiano deceduto il (OMISSIS) in (OMISSIS) presso le quali il de cuius aveva la proprietà di beni immobili e denari, oltre alla titolarità di depositi bancari in Svizzera presso il Credit Suisse di (OMISSIS).

Il testamento de quo designava eredi L.M., figlio del fratello della moglie premorta, nonchè due nipoti S.M.P. e M.L. figlia della propria sorella premorta A.L., con previsione di un lascito del 5% dell’intero asse. in favore dell’amico H.A., al quale il suddetto testamento era stato inviato per posta.

Il Tribunale di Velletri, innanzi al quale veniva riunita altra causa instaurata dalla S.M.P. per il riconoscimento di precedente testamento del de cuius innanzi al Tribunale di Milano che aveva declinato la propria competenza, definiva i riuniti giudizi con l’anzidetta appellata sentenza, con la quale dichiarava la validità ed efficacia del testamento in data 9 novembre 1997 e delle disposizioni in esso contenute, con condanna alla refusione delle spese di lite delle evocate germane S..

Quest’ ultime interponevano appello, resistito dagli appellati L. ed H., i quali chiedevano il rigetto del gravame principale ed interponevano appello incidentale in ordine alla regolamentazione da parte del giudice dirima istanza delle spese di lite.

A seguito dell’anzidetto rigetto dei proposti appelli, le odierne ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado, della quale chiedono la cassazione sulla base di tre articolati motivi.

Resistono con controricorso L.M. e H.A..

Hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che il L..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 587 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Parti ricorrenti deducono, in estrema sintesi, che la lettera – riconosciuta da entrambi i Giudici di merito come valido testamento- era sprovvista dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 587 c.c.. Di qui, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, il denunciato errore in cui sarebbe incorsa la gravata decisione.

Il motivo non può essere accolto.

La censura, apparente mossa con riferimento alla violazione di legge, finisce – in concreto – per attenere ad una valutazione in fatto delle caratteristiche del documento e, quindi, della riconducibilità di quest’ultimo ad una valida espressione di volontà testamentaria.

Basti pensare, a tal proposito, all’aspetto estrinsecato nel motivo in esame relativo alla circostanza che il contenuto dello scritto fu anticipato dal de cuius con una telefonata e che la lettera fu successivamente spedita.

La convinzione che proprio tale circostanza rafforzerebbe l’effettività della manifestazione della volontà testamentaria appare più che logica.

In ogni caso il motivo, a fronte della gravata decisione (data a conferma della sentenza del Giudice di prima istanza), non esplicita il principio di diritto che sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata, nè adduce (al di là della reiterazione di argomentazioni in fatto) l’orientamento giurisprudenziale che sarebbe stato leso, all’esito di una sua congrua valutazione in fatto, con la pronunzia gravata.

Al riguardo deve ribadirsi il condiviso principio già affermato da questa Corte, secondo cui “nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione” (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 14 ottobre 2013, n. 23278 e, in precedenza, conformemente Cass. n. 4022/2007).

Tale è il principio che regge la fattispecie e che ben può applicarsi anche in peculiari ipotesi (testamento a mezzo lettera) come quella in esame, ammessa – secondo nota giurisprudenza (Cass. n. 8668/1990) – e ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà testamentaria specie quando – come nella fattispecie – a testare era un avvocato, in età avanzata, residente all’estero.

Ebbene, al cospetto dei principi giurisprudenziali innanzi ribaditi (ed ai quali si è, in sostanza, rifatta la gravata decisione) nulla di specifico hanno prospettato le parti ricorrenti.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso – si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, che il documento ovvero la lettera ritenuteti come testamento sarebbe carente dei requisiti essenziali quali l’olografia e la data.

Viene, inoltre, addotta la mancanza di una firma per esteso del de cuius, della circostanza della sottoscrizione (“grazie ed un abbraccio M.”), che avrebbe dovuto indurre a ritenere l’assenza di una volontà di testare.

Il motivo è infondato e va rigettato.

E’ noto che non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purchè (come nell’ipotesi de qua) risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria.

In proposito non può che ribadirsi il principio già enunciato da Cass. n. 11504/1992.

Anche a tal riguardo la censura in esame, limitandosi – in pratica – ad una ripetizione di motivi in fatto già esaminati dal Giudice di Appello – non esplicita altri principi giurisprudenziali nè formula argomentazioni tali da mutare il principio innanzi richiamato.

3.- Con il terzo motivo si prospetta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 602 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Viene dedotta la presenza in sentenza “di una sola riga per respingere uno dei motivi di appello” inerente l’incertezza dei beneficiari.

Orbene, al di là della estremamente concisa affermazione al cennato rigo della decisione gravata (“nessun elemento di incertezza è ravvisabile”) va ribadito che il denunciato vizio e la dedotta incertezza non sussiste.

Nella lettera del testatore è, infatti, indicata chiaramente sia la quota spettante all’amico Albert che i nomi dei vari nipoti del testatore beneficiati.

Pertanto, anche alla stregua dei già richiamati principi che in materia privilegiano la conservazione degli effetti della manifestata volontà e della effettività delle indicazioni sui beneficiari comunque fornite dal testatore, emerge chiarissima l’infondatezza della violazione denunciata col motivo in esame.

4.- Alla stregua di quanto innanzi affermato, esposto e ritenuto il ricorso va rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di ognuna delle parti)(controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA