Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26791 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 21/10/2019), n.26791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8025/2018 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 10.4.2017, in parziale riforma del decreto del Consigliere Delegato del 24.3.2017, rigettava la domanda di equa riparazione proposto da D.M.F. nei confronti del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata di un processo civile, iniziato il 30.4.2002 e definito il 14.2.2017 con il rigetto della domanda.

La corte territoriale osservava che la D.M. non era comparsa all’udienza camerale e non aveva ottemperato all’invito della Corte di depositare il proprio fascicolo di parte; aveva, invece, chiesto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio con gli atti e documenti allegati, contenuti nel fascicolo informatico. Il fascicolo veniva acquisito tramite SICID, ma risultava incompleto: i documenti nn. 1 e 14, contenenti l’atto di citazione e la sentenza di primo grado erano illeggibili, mancavano alcuni atti, i verbali d’udienza si arrestavano al 2004 e mancavano i verbali d’udienza del grado d’appello. L’incompletezza della documentazione non consentiva di verificare lo svolgimento ed i tempi del processo presupposto, sicchè la domanda veniva rigettata.

La corte territoriale escludeva la sanzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, che era stata applicata dal Consigliere delegato, per insussistenza del presupposto della lite temeraria; rigettava anche l’eccezione di giudicato proposta con riferimento ad altre decisioni della stessa Corte d’appello, che avevano riconosciuto l’indennizzo per equa riparazione in favore di altri soggetti, che erano stati parti del giudizio presupposto.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso D.M.F. sulla base di sette motivi, che ha illustrato con memorie depositate in prossimità dell’udienza.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 179 del 2012, art. 16 decies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la ricorrente sostiene che, nei giudizi di equa riparazione, non possa essere posto a carico del ricorrente l’onere della produzione documentale a sostegno del ricorso, in considerazione dei costi onerosi che la parte dovrebbe sostenere per richiedere le copie autentiche degli atti, dal momento che il difensore non avrebbe il potere di certificazione.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 3,24,111 Cost., artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza in quanto la corte, considerando la produzione documentale come condizione di ammissibilità della domanda, avrebbe violato la normativa sovranazionale, rendendo impossibile o eccessivamente onerose le condizioni per la riparazione del danno derivante dall’irragionevole durata del processo.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 738 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale escluso l’acquisizione documentale nella fase di opposizione, consentita nel giudizio camerale, applicabile in forza del richiamo all’art. 737 c.p.c., contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, sicchè sarebbe consentito al giudice di acquisire informazioni ed integrare le carenze probatorie documentali.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 738 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale escluso di poter acquisire d’ufficio la documentazione, nonostante l’espresso richiamo all’art. 738 c.p.c., u.c., che consentirebbe al collegio l’assunzione di informazioni.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

La L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile, ha rimodellato il procedimento per l’equa riparazione dei danni derivanti dall’irragionevole durata del processo strutturandolo secondo il generale modello del procedimento di ingiunzione, con la prima fase necessaria inaudita altera parte ed un’opposizione solo eventuale.

La L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, stabilisce che al ricorso deve essere allegata copia autentica di alcuni atti del giudizio, tra cui gli atti introduttivi ed i verbali di causa.

Nella fase inaudita altera parte, l’omessa produzione della documentazione prevista dalla legge non comporta de plano il rigetto della domanda per mancata dimostrazione dei fatti costitutivi posti a sostegno della stessa in quanto trovano applicazione i primi due commi dell’art. 640 c.p.c.; il giudice può richiedere, ove ritenga insufficientemente giustificata la domanda un’integrazione della documentazione già depositata, potendo rigettare la stessa soltanto qualora la parte istante non vi provveda o la domanda non sia fondata (Cass. n. 18539/14).

La struttura del procedimento monitorio c.d. “spurio” impone, quindi, alla parte ricorrente di corredare l’istanza di equa riparazione con la documentazione relativa al giudizio presupposto.

Proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d’appello in composizione collegiale deve verificare non già le condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell’art. 3, comma 1 detta Legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d’opposizione non sono preclusi gli accertamenti e le attività istruttorie che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla (Cassazione civile sez. II, 28/09/2017, n. 22704). Ciò in quanto l’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4 cit. Legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.

In sostanza, il principio della domanda e dell’onere della prova del fatto costitutivo del diritto continua a gravare sul ricorrente, principio che si trae direttamente dalla previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, come novellato dalla L. n. 134 del 2012, ferma restando la possibilità, e non l’obbligo, del giudice di assumere informazioni, ai sensi dell’art. 738 c.p.c..

Tale interpretazione è compatibile con la ratio della riforma, che ha intesto ridurre il carico di lavoro delle Corti d’appello, chiamate a decidere in tempi ragionevoli i giudizi di equa riparazione, attraverso un sistema che consente al ricorrente, nel giudizio di opposizione, di produrre la documentazione e di integrare l’istruttoria ed al giudice di richiedere sommarie informazioni a soggetti ed organismi terzi, ai sensi dell’art. 738 c.p.c., u.c..

Tale potere, come affermato dalla stessa giurisprudenza prima della riforma della L. n. 134 del 2012, non può esonerare le parti dai rispettivi oneri probatori, nè il potere officioso può avere contenuto meramente esplorativo (cfr. sul punto, Cass. n. 11864/04).

La Corte d’appello di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte: ha, infatti, invitato l’opponente a depositare il proprio fascicolo, che aveva l’obbligo di depositare unitamente al ricorso nella fase monitoria; non avendo ottemperato all’invito, acquisiva il fascicolo tramite SICID ma ne constatava la sua incompletezza poichè i documenti 1 e 14, contenenti l’atto di citazione e la sentenza di primo grado erano illeggibili, mancavano alcuni atti, i verbali d’udienza si arrestavano al 2004 e mancavano i verbali d’udienza del grado d’appello. La corte territoriale, quindi, nonostante l’immotivata inerzia della parte, ha attivato i suoi poteri d’ufficio, acquisendo tali atti dal fascicolo informatico, ma, attesa l’incompletezza degli atti acquisiti per verificare le evenienze processuali nel giudizio presupposto, in assenza della prova dei presupposti dell’irragionevole durata, ha correttamente rigettato la domanda, non essendo posto a suo carico del giudice un onere di ricerca officiosa della prova.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater e dell’art. 2 quinquies, lett. a) della medesima Legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, sostenendo che la corte, per escludere la temerarietà del giudizio presupposto, avrebbe necessariamente esaminato e ritenuto sufficiente la documentazione prodotta.

Il motivo è infondato.

L’applicazione della sanzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, in caso di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso per equa riparazione, è volta a sanzionare domande di equa riparazione, in assenza dei presupposti di legge, domande esplorative, tecniche dilatorie e forme di abuso del processo.

Tale indagine può avvenire sulla base di atti che, secondo il giudizio della corte di merito, non sono sufficienti per la verifica della durata irragionevole del processo.

Nella specie, la Corte d’appello, pur avendo escluso, sulla base degli atti in suo possesso la temerarietà della lite e, quindi, l’applicazione della sanzione processuale, ha rigettato la domanda di equa riparazione, in quanto la documentazione prodotta dalla D.M. e quella acquisita d’ufficio, per la sua incompletezza, non consentiva di accertare se fosse stato superato il limite di ragionevole durata del giudizio presupposto.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la nullità del decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la corte territoriale violato il giudicato che si era formato nei confronti delle altri parti del giudizio presupposto in altri giudizi di equa riparazione.

Il motivo non è fondato.

In disparte la carenza di specificità per l’omessa allegazione dei provvedimenti resi in favore di altre parti, va osservato che non possono avere autorità di giudicato le decisioni rese in altri giudizi di equa riparazioni, introdotti da altre parti, in quanto il giudicato presuppone l’identità di parti, nella specie insussistente, trattandosi di giudizi di equa riparazione instaurati da altri soggetti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA