Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26791 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Bologna, con ordinanza depositata il 17.11.08, nel procedimento n.

R.G. 9893/06 pendente fra:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;

V.C. in proprio e nella qualità di procuratore di

M.J.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato V.C. nel procedimento rubricato presso il tribunale di Reggio Emilia al n. 1905 del 2004, avente ad oggetto l’accertamento della qualità di apolide di persona ammessa al gratuito patrocinio, svolgeva la funzione di difensore e successivamente otteneva da quel tribunale la liquidazione del compenso spettantegli.

Il ministero dell’Interno, con ricorso ai sensi dell’art. 170 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), proponeva opposizione, chiedendo al presidente del tribunale di Reggio Emilia l’annullamento o la revoca del decreto di liquidazione 12-14 luglio 2005.

Il tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento denominato sentenza, depositato il 27 febbraio 2006, accogliendo un’eccezione del resistente avv. V., dichiarava la propria incompetenza territoriale, essendo competente il tribunale di Bologna, quale sede del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 e dell’art. 25 c.p.c..

Il ministero dell’Interno riassumeva il giudizio davanti al tribunale di Bologna, che, in composizione monocratica, con ordinanza 17 novembre 2008 richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.

A tal fine riteneva che la competenza territoriale nella materia de qua sia regolata da norme speciali inderogabili, che individuano come giudice competente l’ufficio giudiziario davanti al quale si è svolto il processo cui si riferisce il decreto di pagamento e che ha emesso il provvedimento opposto.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio veniva trasmessa tardivamente a questa Corte, giacchè, come si evince da annotazione datata 13 settembre 2010 del cancelliere del tribunale di Bologna, il fascicolo n. rg 9893/06 veniva rinvenuto in archivio, ove era stato allegato erroneamente ad altri atti.

Nessuna delle parti si costituiva in questo procedimento, pur risultando, in calce all’ordinanza, annotazione di “fatto avviso” datata 18 novembre 2008 e ricevuta dell’avvocato V., datata 21 dicembre 2008, di ritiro fascicolo di parte.

Con provvedimento 17 settembre 2011, il ricorso veniva assegnato al relatore per l’esame preliminare.

Depositata relazione ex art. 375 c.p.c., veniva fissata l’adunanza camerale.

Il ricorso, che presuppone lo scrutinio di ammissibilità dell’opposizione da parte del giudice adito, è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato che la disciplina del foro erariale può essere derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell’impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr. Cass. S.U. 18036/08; e, per riferimenti SU 23285/10; Cass. 7595/11).

Orbene, la materia dell’opposizione al decreto di pagamento emesso dal magistrato ai sensi dell’art. 168, e segg., del testo unico sulle spese di giustizia è regolata con l’evidente intento di individuare la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede (art. 168, comma 1), sia dalla previsione dell’art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario competente.

Sembra quindi sussistere la ratio individuata nel citato insegnamento delle Sezioni Unite, con conseguente radicamento della competenza funzionale del tribunale di Reggio Emilia.

Il ricorso va accolto, enunciando il seguente principio di diritto:

Con riferimento all’opposizione al decreto di pagamento emesso dal magistrato ai sensi dell’art. 168, e segg., del testo unico sulle spese di giustizia, va esclusa l’applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell’art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario competente.

Non v’ è luogo per pronunciare sulle spese del presente procedimento (Cass. 7596/11).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull’istanza di regolamento, dichiara la competenza funzionale del tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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