Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26790 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 21/10/2019), n.26790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9828/2018 proposto da:

M.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO CORONAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinti ricorsi depositati tra il 22.6.2012 ed il 21.10.2013 innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte della Corte d’Appello di Roma, Z.A. ed altri soggetti citavano il Ministero delle Finanze, per chiedere la liquidazione del danno non patrimoniale subito a causa dell’irragionevole durata di un processo amministrativo, che si era svolto innanzi al Tar Lazio. Detto giudizio, introdotto con ricorso depositato il 9.4.2003, si era concluso con sentenza di rigetto depositata il 18.7.2008.

La Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione per temerarietà della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, volto al conseguimento da parte degli istanti, ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, delle maggiorazioni di cui a il D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, previste per il personale inquadrato nel livello dei dirigenti. Osservava la corte territoriale che, entro il triennio successivo alla prima istanza di fissazione dell’udienza, era intervenuta la L. n. 350 del 2003, che all’art. 3, comma 72, aveva dato interpretazione autentica del citato art. 5, ritenendo applicabile la maggiorazione solo al personale percettore dell’indennità operativa di base; alla chiara interpretazione letterale erano seguite decisioni conformi del Consiglio di Stato, sicchè nessun patema d’animo poteva configurarsi nella prosecuzione della lite.

Per la cassazione di detto decreto hanno proposto ricorso F.E.o e gli altri soggetti indicati in epigrafe sulla base di due motivi.

Il Ministero delle Finanze è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 3, comma 4 e art. 5 e dell’art. 6 della CEDU, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la temerarietà della pretesa nel giudizio presupposto, sulla base dell’interpretazione autentica fornita dalla L. n. 350 del 2003, mentre, anche in seguito alla legge interpretativa, la giurisprudenza non si sarebbe consolidata nel senso di escludere dalle maggiorazioni previste dal D.P.R. n. 395 del 1995, solo il personale percettore dell’indennità operativa di base; vi sarebbero state, pronunce difformi da parte della giurisprudenza del Tar e del Consiglio di Stato, che non avrebbero riconosciuto il diritto all’incremento solo al personale cessato dallo svolgimento di compiti operativi, sicchè avrebbe errato la corte territoriale ad escludere il patema d’animo per lite temeraria.

Il ricorso non è fondato.

In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83 del 2012, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, a meno che il soccombente abbia promosso una lite temeraria e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. In tal caso, l’ansia e la sofferenza, insorgenti nella persona quali conseguenze psicologiche del perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte nel dibattito processuale e nelle quali si sostanzia il danno, restano escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze (Cass. 10 febbraio 2011 n. 2385; Cass. 18 settembre 2003 n. 13741).

L’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio, infatti, costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in caso di originaria consapevolezza dell’infondatezza dell’istanza, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (Cass. 12 maggio 2011 n. 10500; Cass. 16 dicembre 2010 n. 25519; Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106; Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595; Cass. 30 settembre 2005 n. 19204; Cass. 10 ottobre 2003 n. 14557; Cass. 8 maggio 2003 n. 6957; Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650, in Rass. avv. St., 2003, 200).

Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest’ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l’iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all’equa riparazione ai sensi della legge c.d. Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all’indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa (Cassazione civile sez. VI, 11/03/2015 n. 4890).

E’ stato altresì osservato da questa Corte, infatti, che non può reputarsi ab origine pretestuoso il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo, che solo a far data da un certo momento, per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, abbia perso ogni possibilità di successo, con la correlata cessazione del patema d’animo derivante dalla situazione d’incertezza per l’esito della causa (cfr. Cass. n. 18654/14, non massimata).

Si è, quindi, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell’instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 12/01/2017 n. 665; Cassazione civile sez. VI, 11/03/2015, n. 4890).

Nella specie, la situazione di incertezza è venuta a cessare con l’entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, che, all’art. 3, comma 72, ha offerto l’interpretazione autentica del D.P.R. n. 394 del 1995, cit. art. 5, comma 2, affermando che le maggiorazioni da detta norma previste spettavano solo al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla tabella riportata del medesimo art. 5, comma 1 e successive modificazioni.

Alla legge interpretativa erano seguite numerose pronunce del Consiglio di Stato, sicchè la formazione di un orientamento consolidato ha in radice escluso il patema d’animo derivante dall’irragionevole durata del giudizio, indipendentemente da una sola sporadica pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. VI, 05/06/2007, n. 2979) e del Tar Roma in senso contrario (T.A.R. Roma, sez. I, 09/02/2009, n. 1317).

Nel senso chiaramente dalla legge interpretativa e, segnatamente dal D.P.R. n. 394 del 1995, art. 5, comma 2, si richiamano Consiglio di Stato, III Sez., 8 marzo 2005 n. 9873/04, Cons. Stato, IV Sez., 16 marzo 2004 n. 1349, 20 aprile 2004 n. 2179 e 30 dicembre 2006n. 8235; Cons. Stato, III Sez., 16 novembre 2004, Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8228, Consiglio di Stato sez. VI, 05/06/2007, n. 2979).

In definitiva, dalla lettura coordinata delle norme passate in rassegna si poteva inferire che le maggiorazioni richieste dai ricorrenti spettano esclusivamente a quanti ricevono l’indennità di impiego operativo di base mentre gli odierni ricorrenti non avevano mai percepito detta indennità e, non avendo comunque titolo alcuno a percepirla, non potevano considerarsi legittimati a pretendere le maggiorazioni introdotte dal cit. art. 5, comma 2 (C.d.s. sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2223).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, escludendo il patema d’animo, che legittima il danno da irragionevole durata per assenza di una situazione di incertezza per l’esito della causa dovuta alla consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese a seguito dell’emanazione della legge interpretativa, corroborata dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi in ordine alle spese, non avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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