Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26790 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23488/2010 proposto da:

M.I.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO STRIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROGNONI Ernesto

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona

dell’amministratore in carica e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GODINO ANDREA, SCISCI DEBORAH giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

9/06/09, depositata il 04/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Barbantini Maria Teresa difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del

ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (SU 18331/2010).

Rilevato che manca in atti tale autorizzazione assembleare, ma che a tal fine può essere concesso apposito termine.

P.Q.M.

Rinvia la discussione della causa a nuovo ruolo, fissando a parte resistente termine di novanta giorni per il rituale deposito di autorizzazione assembleare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile riconvocatasi, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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