Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2679 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2679 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

petenza ti’nfficio

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte d’appello di Perugia nel giudizio pendente
tra:
LAMBERTI o LAMBERTO Gerardo, non costituito in questa sede;
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore,

in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1198
del 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 06/02/2014

Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Napoli, Lamberto Gerardo proponeva domanda di
equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio
svoltosi dinnanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdi-

presso la sezione centrale di primo grado;
che l’adita Corte d’appello dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse competente la
Corte d’appello di Perugia;
che Lamberto Gerardo riassumeva quindi la causa e la
Corte d’appello di Perugia, con ordinanza depositata il 21
marzo 2013, sollevava conflitto di competenza d’ufficio,
ritenendosi incompetente a decidere su domanda di equa riparazione relativa a giudizio presupposto, incardinato
presso la sezione centrale della Corte dei conti e poi trasferito ope legis e svoltosi presso la sezione giurisdizionale regionale della Campania, indicando come competente la
Corte d’appello di Roma;
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ.;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

zionale della Regione Campania, inizialmente incardinato

Considerato che il relatore designato ha formulato una
proposta di decisione nel senso dell’accoglimento
dell’istanza e della dichiarazione della competenza della
Corte d’appello di Roma;

gliere relatore;
che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di equa riparazione per violazione del
termine di ragionevole durata del processo, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente competente
in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il
giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale
ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in
cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla
Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il
termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e
vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico,
quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il
giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è

che il Collegio non condivide la proposta del consi-

l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Cass., S.U., n. 6306 del 2010);
che, con ordinanza n. 1293 del 2013, decidendo su fattispecie analoga alla presente, questa Corte, facendo ap-

sede del giudice di merito dinanzi al quale ha avuto inizio
il giudizio presupposto è quella dove la causa è stata incardinata (nella specie, Roma, ove aveva sede la sezione
giurisdizionale centrale della Corte dei conti);
che, pertanto, l’istanza di regolamento va rigettata,
dovendosi dichiarare la competenza della Corte d’appello di
Perugia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. e della tabella A allegata alle norme di attuazione del codice di
procedura penale, non potendosi attribuire rilievo alla
circostanza che nella fase del giudizio svoltasi dinnanzi
alla sezione giurisdizionale centrale non sia stata svolta
alcuna attività;
che la regolamentazione delle spese del presente giudizio è rimessa al merito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza
della Corte d’appello di Perugia, dinnanzi alla quale rimette le parti previa riassunzione nei termini di legge;
spese al merito.

plicazione del principio ora richiamato, ha ritenuto che la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9

gennaio 2014.

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