Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2679 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

I.T. (alias T.E.), elettivamente domiciliato

in Roma, via Giacinto Carini 58, presso lo studio dell’avv.

Ferdinando Tota, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio,

giusta procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

ferdinandotota.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/233298848;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 9210/18 del Tribunale di Roma, emesso il

1.6.2018 e depositato il 28.6.2018, n. R.G. 81759/17;

sentito in camera di consiglio il relatore Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. T.I., cittadino gambiano, nato il (OMISSIS), proponeva domanda di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione umanitaria alla competente Commissione territoriale di Roma esponendo di essere fuggito dal suo paese per il timore di subire una lunga carcerazione connotata da violenze e torture. Egli infatti svolgeva una attività commerciale di importazione di macchinari dalla Germania e di rivendita nel suo paese insieme al cognato e alla sorella che l’avevano denunciato per aver sottratto del denaro dall’attività comune e, in seguito a tale denuncia, sottoscritta anche da un fratellastro, era stato arrestato e aveva scontato per due mesi e cinque giorni una carcerazione in cui aveva subito torture e aggressioni. Liberato su cauzione, versata dalla moglie, gli era stata comunicata la data del processo che avrebbe sicuramente portato a una sua condanna se non avesse risarcito il cognato, cosa che non era in grado di fare. Dopo aver lasciato il Gambia aveva vissuto per un anno in Niger ad (OMISSIS) e per due anni in Libia dove aveva lavorato come elettricista e aveva subito una rapina e una aggressione fisica da parte del gruppo criminale degli Asma Boys. Ciò lo aveva indotto a imbarcarsi per l’Italia.

2. La Commissione territoriale ha respinto la domanda e il sig. I.T. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma insistendo per l’accoglimento della sua richiesta di protezione internazionale o in subordine per la concessione di un permesso di soggiorno sussistendo, a suo giudizio, i requisiti per la protezione umanitaria e ha confermato sostanzialmente la vicenda esposta alla Commissione.

3. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 9210/2018, ha respinto il ricorso rilevando che dalla stessa narrazione risultava l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ha ritenuto poco attendibile la documentazione presentata tardivamente dal ricorrente e ha rilevato come sia radicalmente mutata dall’epoca dei fatti narrati la situazione del Gambia. Infine ha escluso che potesse concedersi la protezione umanitaria in mancanza di una prospettazione di ulteriori motivi di vulnerabilità e di una prospettiva di integrazione nei nostro paese.

4. Ricorre per Cassazione I.T. deducendo: a) quanto alla domanda di protezione internazionale la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omessa motivazione circa la situazione di violenza generalizzata e di pericolosità esisl9nte in Gambia nonchè circa le dichiarazioni e le allegazioni documentali portate all’esame della Commissione territoriale e del Tribunale; b) quanto alla protezione umanitaria la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

Diritto

RITENUTO

che:

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha infatti valutato sia la situazione personale del ricorrente, e la documentazione prodotta sia pure tardivamente in giudizio, sia la condizione generale del suo paese e ha dato atto della radicale modifica della situazione attuale rispetto a quella in cui si trovava il paese al momento dell’espatrio. Il ricorrente denuncia genericamente e senza fare riferimento a fonti informative non valutate dal Tribunale la persistenza di una situazione di instabilità e violenza in Gambia. Si tratta di una censura oltre che, generica attinente alla valutazione di merito riservata al Tribunale in base alla quale è stata esclusa la sussistenza di un rischio effettivo di subire trattamenti disumani in caso di rientro nel paese di origine.

6. Il secondo motivo è anche esso infondato. Il Tribunale ha infatti riscontrato l’assenza di allegazioni ulteriori da parte del ricorrente attinenti a una possibile condizione di vulnerabilità qualora egli rientrasse nel suo paese e alle prospettive di integrazione in Italia. Va escluso quindi che vi sia stata una omessa valutazione di fatti decisivi allegati nel corso del giudizio mentre è rimasta meramente assertiva la censura di violazione o falsa applicazione di legge.

7. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali. Si dà atto nel dispositivo della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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