Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2679 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2679 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 10434-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
MANCINI OSANNA, GALTELLI MARIA, CAMPOLUCCI
CARLA, PENNONI CATIA, PENNONI GABRIELLA, SORDI
PATRIZIA, ARPINI LIVIANA, MAGNONI DOMENICO, BINI
CLAUDIO, SANTINELLI DONATELLA, FERRETTI PAOLO,
ROSORANI ROSELLA, PAOLONI PINA, COPPA
DONATELLA, CIRILLI ROMINA, _LANSIIThMI DONATELLA,

Data pubblicazione: 05/02/2018

SIGNORACCI SILVANA, BADIALI ROSELLA, BATTESTINI
FIORELLA, MARIANI MARA, RUZZICONI MARINA,
LORENZETTI STEFANIA, GIANNOBI MARIA PAOLA,
BOCCOLI DANIELA, SANTONI ADRIANA, MANTINI
ORIETTA, SANTONI OLIMPIA, SALVONI DANIELE,

BRATTI ROBERTO, M_ARTINELLI CINZIA, GIAMBENEDETTI
PAOLA, SERENELLI MARIANNINA, GIANCARLI LAURA,
IANNUCCI DORA, PACIAROTTI ORIANA, MARIANI
DANIELA, TORRINI SERENA, BRANCHESI CESARINA,
VOLPONI FEDERICA, BARCAIONI LAURA, STAIN LILIANA,
PARADISI STEFANIA, TOSTI TIZIANA, FREDDO SILVIA,
MARSALA LOREDANA, SIMONETTI FRANCA, TALIANI
ALESSANDRA, MAMMOLI LORETTA, RIDOLFI ROBERTA,
TINTI BORDINI SAURO, DONATI ISABELLA, SILVI VILMA,
BRUSCHI CARLA, MICHELINI IVANA, CIRINEI DORIANA,
CATALANI LORENA, CIOCCI LEDA, ZOLI ANTONELLA,
ZAGAGLIA ORIELLA, LAURETTI LORENA, CAMMARANO
PIN A, CUCCHI MANUELA, ROMITELLI TIZIANA,
COSTANTINI LAURA, D’ORAZIO ORIETTA, CORINALDESI
GIACOMA, BARTOLI SABRIN A, MORLACCHI PAOLA,
PATRIGNANI MOIRA, SORU MARIA GRAZIA, BARCHIESI
CINZIA, GIANFELICI GABRIELLA, SANTORO
BURINI ANGELO, CATALDI CIRO, ROSSINI SIMONA,
TIRANTI FIORELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COSSERIA n.2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
_AMERICO, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati GABRIELE BELFATTO, RUGGERO MICIONI;

Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
-2-

GIULIANI DOMANO, CIAFFI CRISTINA, RICCIOTTI CATIA,

- controricorrenti e ricorrenti incidentalicontro
VALERI ROSSANA, PIVA MANUELA, SAVINI SONIA,
STRONATI CESARE, CINTI LORENA, FRATINI STEFANIA,
TOMASSETTI ANTONELLA, CARLETTI MIRNA, LA TORRE

D’ALESSANDRO GIUSEPPE

– intimati avverso la sentenza n. 894/2013 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata 11 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che
il Tribunale ha accolto in parte le domande proposte da Osanna
Mancini e dagli altri odierni intimati, tutti assunti con reiterati contratti
a tempo determinato dal Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca,
e, per l’effetto, ha condannato il Ministero al pagamento in favore di
ciascuno delle somme costituite dalle differenze stipendiali conseguenti
agli scatti di anzianità maturati per tutta la durata del servizio in misura
pari a quelli percepiti dai dipendenti a tempo indeterminato;
la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto dal
Ministero e ha parzialmente accolto gli appelli incidentali dei lavoratori
con riguardo alla prescrizione, ritenuta decennale anziché quinquennale
come sostenuto dal Tribunale;
contro le sentenze, il Ministero propone ricorso per cassazione,
articolando due motivi, cui resistono con controricorso la Mancini,
nonché Maria Galtelli, Carla Campolucci, Catia Pennoni, Patrizia
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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ROSSANA, PERTICAROLI MARTINA, PELLINO GIUSEPPE,

Sordi, Liviana Arpini, Domenico Magnoni, Claudio Bini, Donatella
Santinelli, Paolo Ferretti, Rosella Rosorani, Pina Poaloni, Donatella
Coppa, Romina Cirilli, Donatella Anselmi, Silvana Signoracci, Rosella
Badiali, Fiorella Battestini, Mara Mariani, Marina Ruzziconi, Stefania
Lorenzetti, Maria Paola Giannobi, Daniela Boccoli, Adriana Santoni,

Cristina Ciaffi, Catia Ricciotti, Roberto Bratti, Cinzia Martinelli, Paola
Giambenedetti, Mariannina Serenelli, Laura Giancarli, Dora Iannucci,
Oriana Paciarotti, Daniela Mariani, Serana Torrini, Cesarini Branchesi,
Federica Volponi, Laura Barcaioni, Liliana Stain, Stefania Paradisi,
Tiziana Tosti, Silvia Freddo, Loredana Marsala, Franca Simoinetti,
Alessandra Taliani, Mammoli Loretta, Roberta Ridolfi, Sauro Tinti
Bordini, Isabella Donati, Vilma Silvi, Carla Bruschi, Ivana Michelini,
Cirinei Doriana, Ciocci Leda, Catalani Lorena, Antonella Zoli, Oriella
Zagaglia, Lorena Lauretti, Pina Cammarano, Manuela Cucchi, Tiziana
Romitelli, Laura Costantini, Orietta D’orazio, Giacoma Corinaldesi,
Sabrina Bartoli, Paola Morlacchi, Moira Patrignani, Maria Grazia Soru,
Cinzia Barchiesi, Gabriella Gianfelici, Cinzia Santoro, Angelo Burini,
Ciro Cataldi, Simona Rossini, Fiorella Tiranti, i quali a loro volta
spiegano ricorso incidentale;
gli altri intimati non svolgono attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
con il primo motivo il MIUR denuncia la violazione del d.lgs.
6/9/2001, n. 368, art.6; del D.L. 13/5/ 2011, n. 70, art. 9, comma 18,
come convertito con modificazioni nella L. 12/7/ 2011, n. 106; della
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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Orietta Mantini, Olimpia Santoni, Daniele Salvoni, Donano Giuliani,

L. 3/5/1999, n. 124, art. 4 e altre leggi di settore, anche in combinato
disposto con l’art. 53 della L. 312/1980; dell’Accordo quadro CES,
UNICE e CEE del 18/3/1999, recepito con Direttiva 1999-70-CE;
dell’art. 1173 codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ. ;

a tempo determinato ai rapporti di lavoro nel settore scolastico, come
ribadito dall’art. 9, comma 18, D. L. n. 70 del 2011; le peculiarità delle
esigenze del settore scolastico, che ai sensi della clausola n. 5
dell’Accordo quadro giustificano per ragioni obiettive le deroghe al
principio di non discriminazione, e, nel contempo, escludono il diritto
per il periodo pre-ruolo di supplenza a scatti retributivi, mentre la
ricostruzione di carriera può essere chiesta solo dal personale di ruolo
ad avvenuto superamento del periodo di prova, con effetti decorrenti
dalla conferma in ruolo;
con il secondo motivo il MIUR – assumendo la violazione dell’art.
2948, n. 4 e n. 5, cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– ha impugnato in via meramente subordinata la sentenza di appello
nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione
decennale anziché quella quinquennale;
il primo motivo, nella sua intera articolazione, è infondato;
è opportuno premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, la
condanna dell’amministrazione convenuta ha avuto ad oggetto le
differenze stipendiali maturate dai lavoratori in applicazione del
principio di non discriminazione, sancito dall’art. 4, punto 1
dell’accordo quadro 18/3/1999, recepito dalla direttiva comunitaria e
nella legislazione italiana dall’art. 6 del D.Lgs. n.368/2001; il
riferimento all’art. 1. n. 312/1980 è pertanto inconferente rispetto alle
ragioni della decisione e, in ogni caso, il Ministero non ha
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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deduce, in sintesi, l’inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 sui contratti

specificamente indicato quale tra le affermazioni della Corte territoriale
sia in contrasto con la disciplina prevista nella norma citata,
nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
dottrina consolidata (sulle modalità di deduzione del vizio di violazione
di legge a pena di inammissibilità, v. tra le tante, Cass. cfr. Cass., 8

2006, n. 8106);
la censura, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
il motivo è altresì infondato in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016 (cui adde Cass. n. 27387/2016;
Cass. n. 165/2017; Cass. n. 290/2017, alle cui motivazioni ci si riporta
integralmente), con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la
clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone
di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del
comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile

sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a

ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
il secondo motivo sulla prescrizione – già esaminato in vicende
analoghe da questa Corte con le sentenze nn. 9057 e 9740/2017, e da
ultimo con l’ordinanza del 6/7/2017, n. 20061 – è inammissibile,
poiché non è indicato in quali termini la questione prospettata
potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura
la pretesa dei lavoratori potrebbe essere paralizzata dalla eccepita
prescrizione;
in conclusione, il ricorso del MIUR deve essere respinto;
non merita accoglimento neppure il ricorso incidentale spiegato dai
lavoratori, con il quale attraverso la deduzione di due distinti motivi si
censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle
clausole 3 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999-70 CE,
degli artt. 1, 5 e 10 del D. Lgs. n. 368/2001, degli artt. 36 e 70 del
D.Lgs. n. 165/2001; dell’art. 32 L. n. 183/2010; dell’art. 9, comma 18,
e 70 D.L. n.70/2011, convertito con modificazioni nella legge n.
106/2011; dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché
per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso per il giudizio;
assumono invero i lavoratori che, in applicazione dei principi
comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione (rispetto ai
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le

lavoratori del settore privato) e di effettività della tutela, l’unica forma
risarcitoria dotata dei caratteri della proporzionalità, equivalenza ed
effettività è la conversione del rapporto in contratto a tempo
indeterminato; e anche il risarcimento del danno deve essere dotato dei
medesimi caratteri di proporzionalità, equivalenza e effettività e deve

analoghe nel settore privato, in forza degli stessi principi comunitari di
non discriminazione e di effettività della tutela;
entrambi i motivi presentano evidenti profili di inammissibilità in
mancanza dei requisiti imposti dall’art. 366 nn. 3 e 6 cod.proc.civ. e,
nella specie, di indicazioni – per ciascun ricorrente – relative alla
tipologia (1° o 2° comma dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999) e alla
durata delle supplenze espletate, elementi non specificati nemmeno
nella sentenza impugnata eppur decisivi ai fini della controversia,
perché la reiterazione deve ritenersi abusiva ove protratta oltre il limite
dei trentasei mesi e finalizzata alla copertura di posti vacanti della
pianta organica (c.d. di diritto);
questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016
(dal n. 22552 al n. 225557 e numerose altre conformi), ha affrontato
tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il
quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla
Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri,
relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C418/13), dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 187 del 20.7.2016) e
dalle Sezioni Unite di questa Corte ( sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha
affermato i seguenti principi di diritto:
A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore
scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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essere liquidato secondo i normali criteri applicabili in fattispecie

comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità;
B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della
Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la

e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con
quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre
e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre
che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa,
superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs.
165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 commi 1

di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle

dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta
immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per
risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi
dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di

Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109

allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato
dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati
ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001,
ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non

certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata
sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella
motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui
trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa
Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di
settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo
indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;
nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può
neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124
del 1999, perché sono a ciò ostativi i principi di diritto di cui alle lettere
B e H, in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze

Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
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sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna

abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre
trentasei mesi;
nel controricorso la difesa dei ricorrenti nulla ha dedotto sulla natura
dei contratti, sulla loro reiterazione e sulla eventuale stabilizzazione, nei
sensi suindicati, non adducendo ulteriori argomenti rispetto a quelli già

state affrontate tutte le questioni poste in relazione alla asserita non
conformità al diritto dell’Unione dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno derivato dalla
illegittimità della reiterazione dei contratti a termini;
vanno inoltre richiamate le considerazioni esposte nei precedenti citati
in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla
non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacché sul concetto di
equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su
dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il
principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016;
la sentenza impugnata, seppur erronea nella parte in cui ha escluso
qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore
scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex art.
384 comma 4 c.p.c., perché il suo dispositivo è conforme a diritto sulla
base della diversa motivazione qui enunciata;
la complessità della questione giuridica, risolta sulla base delle
pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia
intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione
delle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e i
controricorrenti, mentre nessun provvedimento sulle spese deve
adottarsi nei confronti delle parti che sono rimaste intimate;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
Ric. 2014 n. 10434 sez. ML – ud. 10-01-2018
-12-

esaminati da questa Corte nelle richiamate decisioni, con le quali sono

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);
le dette ragioni non ricorrono con riguardo alla posizione dei ricorrenti

l’applicazione della norma su richiamata.

PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e
compensa le spese del presente giudizio tra il ricorrente e i
controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza, nei confronti dei ricorrenti incidentali, dei
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

incidentali, nei confronti dei quali sussistono le condizioni per

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