Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2679 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. un., 04/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1A, presso lo studio dell’avvocato

GIANGIACOMO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAU

JOACHIM, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell’Ambasciatore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo

studio dell’avvocato PETRILLO ANDREA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ACCOLTI GIL ACHILLE, DOSSENA AUGUSTO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

10/12/2009 (r.g. n. 886/2007);

uditi gli avvocati Joachim LAU, Andrea PETRILLO per delega degli

avvocati Achille Accolti Gil ed Augusto Dossena;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. Pasquale

CICCOLO, il quale in via principale chiede che venga dichiara la

inammissibilità del ricorso, in via subordinata che venga dichiarata

la illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che F.L. propone ricorso “ordinario ed extraordinario sulla giurisdizione e sul merito della domanda ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e n. 3, ex art. 42 c.p.c. e art. 111 Cost.”, illustrato da successiva memoria, avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Firenze ha sospeso il giudizio in grado di appello proposto dal ricorrente nei confronti della Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni conseguenti alla cattura ed all’assoggettamento a lavoro coattivo durante la seconda guerra mondiale, rinviando all’udienza del 4/11/2010;

che la Repubblica Federale di Germania resiste con memoria depositata in Cancelleria, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., comma 5;

considerato che il F. assume, in via principale, che il provvedimento impugnato avrebbe natura decisoria, contrastante con la sentenza di queste Sezioni Unite n. 5044/04, resa nel medesimo giudizio, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice italiano;

che, in via subordinata (pag. 88 del ricorso), “nel caso in cui la Corte Suprema dovesse però ritenere che il provvedimento impugnato non è da considerare una sentenza e nemmeno una decisione impugnabile ex art. 111 Cost.”, chiede che il ricorso sia esaminato “sotto il profilo dell’art. 42 c.p.c.”, formulando specifici motivi di censura al provvedimento sospensivo;

che l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze, che ha dichiarato la sospensione del procedimento ed il rinvio all’udienza del 4/11/2010 per la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte dell’Aja promosso dalla Repubblica Federale di Germania nei confronti della Repubblica Italiana per la violazione “della norma consuetudinaria internazionale relativa alla immunità degli Stati dalla giurisdizione”, è all’evidenza priva di contenuto decisorio;

che pertanto il ricorso, proposto in via subordinata proprio ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., va interpretato come istanza di regolamento di competenza;

che tuttavia l’ordinanza impugnata non appare sussumibile quale sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., perchè con essa viene fissata l’udienza per la prosecuzione del processo (che sembrerebbe peraltro essere già stata tenuta), fissazione evidentemente incompatibile con qualsiasi ipotesi di sospensione necessaria;

che il ricorso per regolamento di competenza è dunque inammissibile;

che, tenuto conto dell’abnormità del provvedimento impugnato – che sembra prospettare l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizi vertenti tra parti diverse, in tema di giurisdizione, senza tenere alcun conto del giudicato già formatosi sul punto per effetto della sentenza della Sezioni Unite n. 5044/04 – appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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