Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26789 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23124-2012 proposto da:

R.G., (OMISSIS), RO.GI. (OMISSIS),

R.M. (OMISSIS), R.T. (OMISSIS), R.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PREFETTI, 17, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO SARCI’, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIRO MARCELLO ANANIA;

– ricorrenti –

contro

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, V.ANGELO EMO

106, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTALDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO PACE;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n.d. 1095/10 e la sentenza n. 1326/2011 della

CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 novembre 1999, rigettava la domanda, proposta da C.I., tesa all’accertamento della propria qualità di erede universale della di lei zia B.G. in forza di testamento olografo, con conseguente condanna dei convenuti R.G., Gi., T., M., A. e F. alla restituzione dei beni della de cuius spettanti in suo favore, oltre che al risarcimento dei danni ed alla resa del conto di gestione. L’adito Tribunale di prima istanza, nell’occasione, accoglieva la domanda riconvenzionale delle parti convenute di accertamento della nullità del detto testamento olografo (redatto il 15.2.1977) della B..

Avverso al suddetta decisione del Giudice di prime cure la C. interponeva appello, resistito dalle parti in origine convenute.

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza parziale n. 1095 in data 18 giugno 2010, in accoglimento del proposto gravarne, dichiarava l’autenticità del succitato testamento e, con separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio, poi definito con sentenza definitiva della stessa Corte n. 1326/2011 con cui dichiarava l’appellante principale proprietaria degli immobili in atti specificamente individuati.

Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorrono i Ro.Gi., G., T., M. e F. con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dalla C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione dichiarato errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Col motivo si lamenta l’asserita fatto che la Corte del merito non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le “prove proposte dalle parti”.

Ed, ancora, si prospetta che lo stesso Giudice avrebbe ritenuto e dichiarato l'”autenticità del testamento olografo impugnato e ciò nonostante che, sul punto non si fosse raggiunta la prova”.

La censura è tutta incentrata su una rivalutazione, del tutto inammissibile in questa Corte, delle conclusioni cui è pervenuta l’impugnata sentenza attraverso la propria valutazione del materiale probatorio.

Peraltro la motivazione, in punto, dell’impugnata sentenza è congrua ed immune da vizi logici prospettabile in questa sede (e neppure – a ben vedere – invocati correttamente dalle parti ricorrenti).

Emerge, quindi, la natura prettamente meritale della svolta censura in esame, che si risolve in una impropria istanza di (ri)apprezzamento del fatto.

Al riguardo va ribadito l’orientamento già affermato da questa Corte secondo cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere – e risolversi nella revisione del ragionamento decisorio (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso”.

Parti ricorrenti ripropongono col motivo qui in esame la circostanza del risultante “tremore alle mani” della testatrice, della pretesa mancanza di motivazione in punto da parte della Corte di merito e della erronea valutazione della CTU grafica con rifermento condizioni di salute della de cuius.

Trattasi, a ben vedere, di aspetti attinenti tutti al merito della fattispecie e già oggetto di adeguata valutazione da parte dell’impugnata sentenza sorretta da congrua motivazione immune da vizi logici censurabili.

Non vi è stata nessuna lacuna motivazionale da parte della Corte distrettuale o obliterazione delle argomentazioni prospettate dalle parti odierne ricorrenti.

Anzi l’impugnata sentenza, con propria logica valutazione, rende conto del fatto che il suddetto tremore “presente nel documento oggetto di verifica” era lo stesso già presente in altre scritture autografe della de cuius, di guisa che i compresenti “elementi grafici caratterizzati da lieve tremore e tracciato insicuro già in tempi precedenti lasciano quindi presumere che effettivamente la stessa soffrisse di un disturbo neurologico peggiorato col passare del tempo”, ma tale da non inficiare l’aspetto volitivo, nè da indurre a far ritenere “che il tremore presente nel documento in verifica era artificiale, come sostenuto dai consulenti di parte degli appellati” odierni controricorrenti.

Appare, quindi, di tutta evidenza che il motivo tende ad una inammissibile rivalutazione delle valutazioni in fatto già adeguatamente svolte nella propria sede del giudizio di merito.

Al riguardo va ribadito il noto e condiviso orientamento già enunciato da questa Corte, per cui “il vizio di omessa – o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

E va anche rammentato come sia “inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la “violazione e/o errata applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – e omessa motivazione”.

La censura attiene, in sostanza, alla questione della quantificazione dell’usufrutto.

Così come posta – in motivo – la questione non può essere esaminata attesa la mancata trascrizioni delle parti della CTU relativa al calcolo del medesimo usufrutto.

Al di là di tale carenza il motivo è destituito di fondamento anche sotto il profilo del vizio di violazione di legge, profilo pur promiscuamente formulato nel medesimo motivo qui in esame. “La norma invocata è, infatti, finalizzata – nell’ambito della normativa, D.P.R. n. 131 del 1986 – in terna di imposta di registro – alla commisurazione della base imponibile di rendite, pensioni, nuda proprietà, usufrutto ed uso dell’abitazione (artt. 46 e 48). E, più propriamente, di decorrenza dell’usufrutto in ipotesi differente (decorrenza con previsione di una data diversa da quella correlata alla vita del titolare., v.: Cass. n. 7502/2001) da quella specificamente oggetto delle decisione de qua.

Trattasi, evidentemente di aspetti, del tutto differenti da quello – viceversa oggetto precipuo della decisione gravata – relativo alla decorrenza dell’usufrutto in dipendenza della data di fine vita. Il motivo, pertanto, non può essere accolto e va respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione art. 91 c.p.c..

Il motivo, espressamente condizionato all’accoglimento dei precedenti, è comunque assorbito.

5.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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