Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26788 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRANCANZANI M. Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14060/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (già EQUITALIA GERIT SPA), rappresentata e difesa

dall’avv. Sandra Cassoni, elettivamente domiciliata in Roma, via

P.L. da Palestrina, n. 19.

– ricorrente principale –

contro

D.M.A.S., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio

Tonelli, con domicilio eletto presso di lui in Roma, in via di

Sant’Elena, n. 29 (c/o studio legale avv. Gallotti).

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, sezione n. 40, n. 233/40/2012,

pronunciata il 30/03/2012, depositata il 28/05/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 settembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M.A.S. propose ricorso, contro Equitalia Gerit Spa e Agenzia delle entrate, avverso una cartella di pagamento IRPEF, 2004, di Euro 24.817,34, facendo valere il vizio di notifica, la mancanza di sottoscrizione ed il difetto di motivazione della cartella;

2. la Commissione tributaria provinciale di Latina (sentenza n. 271/03/2009) accolse il ricorso, con decisione che, sugli appelli delle parti soccombenti, nel contraddittorio del contribuente, è stata confermata dalla Commissione regionale, la quale ha rilevato la nullità, anzi l’inesistenza, della notifica della cartella che è stata effettuata a mani della madre del contribuente ( I.L.), testualmente “persona non convivente e a un indirizzo diverso”, “tenuto conto che la sig.ra I.L. abita al (OMISSIS), mentre il contribuente abita al (OMISSIS).” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

3. Equitalia Sud Spa (in seguito: “Equitalia”) ricorre, con due motivi, per la cassazione di questa sentenza; il contribuente resiste con controricorso; l’Agenzia resiste con controricorso, nel quale articola ricorso incidentale, con tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, si rileva che sono prive di fondamento le seguenti eccezioni del contribuente d’inammissibilità del ricorso per cassazione di Equitalia, e cioè: (a) che quest’ultima non sarebbe legittimata a fare valere doglianze ed eccezioni per conto dell’Agenzia delle entrate, nei confronti della quale la sentenza d’appello sarebbe passata in giudicato, in difetto di tempestivo ricorso per cassazione proposto dall’ente impositore; (b) che, in relazione all’art. 360 – bis c.p.c., la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi del ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; (c) che la ricorrente ha omesso di trascrivere i documenti richiamati nel ricorso al fine di consentire alla Corte di esaminarli;

dal primo punto di vista, si rileva che l’allegazione, da parte di Equitalia, di uno o più motivi d’impugnazione che riguardano l’Amministrazione finanziaria, semmai, sarebbe causa d’inammissibilità della singola doglianza, non anche dell’intero ricorso per cassazione dell’Agente della riscossione (al riguardo cfr. infra p. 1.1.); il secondo aspetto è superato alla luce dell’esito dell’esame dei motivi d’impugnazione, come si dirà appresso; il ricorso, infine, soddisfa il principio dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.);

1. con il primo motivo del ricorso principale (“I – Error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5”), Equitalia censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata su tutti i motivi dell’appello principale dell’Agente della riscossione e su tutti i motivi dell’appello incidentale dell’ente impositore, con particolare riferimento all’eccepita carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;

1.1. il motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato nei termini appresso precisati.

inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, si appalesa la doglianza di Equitalia d’omessa pronuncia, da parte del giudice d’appello, del difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore;

per il resto, la sentenza è nulla per carenza assoluta di motivazione perchè, senza indicare le ragioni che la sorreggono, si limita a condividere la decisione di primo grado.

2. con il secondo motivo (“III (recte “II” n.d.r.) – Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.L. n. 112 del 1999, art. 65, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 148 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), Equitalia premette che la notifica della cartella è stata effettuata presso la residenza indicata dall’ente impositore, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, “a mani”, in “(OMISSIS)”, a mezzo dell’ufficiale dell’Agente (sig.ra B.A.M.), in data 17/07/2008, e consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata, alla sig.ra I.L., qualificatasi madre del contribuente e anche “altra convivente addetta alla casa”, la quale ha sottoscritto la relata, unitamente all’ufficiale, che ha anche provveduto a spedire la raccomandata, come si evince dalla copia conforme della relata di notifica della cartella, prodotta negli atti del giudizio;

imputa alla C.T.R. di non avere considerato che, per costante giurisprudenza di legittimità, anche a volere ritenere (per assurdo) nulla la notifica della cartella, quest’ultima è stata comunque portata a conoscenza del destinatario, per averla ritirata la madre del medesimo, qualificatasi come convivente addetta alla casa, ferma comunque la sanatoria della notifica che abbia raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.), nonchè la sanatoria derivante dalla tempestiva proposizione del ricorso, ad opera del contribuente, il quale, nella specie, ha anche prodotto, tra gli allegati nel fascicolo di primo grado, l’originale della cartella, della cui notifica ha invocato l’inesistenza;

2.1. il motivo è fondato;

per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 30/10/2018, n. 27561; conf.: 05/03/2019, n. 6417): “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.”;

la C.T.R. non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, nel senso che ha omesso di riconoscere che la tempestiva impugnazione dell’atto, da parte del contribuente, aveva comunque determinato la sanatoria della (asserita) nullità della notifica della cartella medesima;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale (“1. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi soffermata sulla notifica della cartella di pagamento senza considerare che detta cartella era stata tempestivamente impugnata dal contribuente (con ricorso del 24/10/2008), il che ha sanato ogni asserita nullità;

4. con il secondo motivo (“2. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione o per motivazione c.d. apparente in quanto, laddove la C.T.R. afferma: “La decisione e la motivazione di primo grado non meritano censura e vanno confermate, mentre gli appelli devono essere respinti”, in realtà viene omessa l’indicazione delle ragioni – diverse dal vizio di notifica della cartella di pagamento – per le quali è stata confermata la pronuncia di primo grado;

5. con il terzo motivo (“3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Motivazione apparente.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere esposto alcuna motivazione a sostegno del rigetto dell’appello incidentale dell’ente impositore, con il quale la sentenza di primo grado era impugnata sotto diversi profili;

6. i tre motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale di Equitalia;

7. ne consegue che, accolto il ricorso principale di Equitalia ed assorbito quello incidentale dell’Agenzia, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia attenendosi all’enunciato principio di diritto, in tema di sanatoria della nullità della notifica della cartella, e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale di Equitalia, dichiara assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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