Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26788 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 23/10/2018), n.26788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBRADO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7997/2014 proposto da:

DIAMANT di R.A. e C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

IANNELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO TEDIOLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VIADANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO BINELLI;

G.L., nella sua qualità di socia accomandante di SIA s.a.s. di

S.M. e C. cancellata dal registro delle imprese, nonchè

quale socia accomandante di SA.HI.TECH s.a.s. di S.M. e C.

cancellata dal registro delle imprese, nonchè infine quale erede di

S.M. socio accomandatario, defunto, delle due suddette

società, nonchè S.A. e SA.AL., nella loro

qualità di eredi di S.M. socio accomandatario, defunto,

delle due suddette società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TARO 35, presso lo studio dell’avvocato ENZO PARINI, che li

rappresenta e difende;

SIA – SOCIETA’ INDUSTRIA AGGLOMERATI S.r.l., in persona del

Presidente del C.d.A. legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE BARZONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1227/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di

cassazione per intervenuta rinuncia;

udito l’Avvocato ARTURO IANNELLI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione

delle spese;

udito l’Avvocato STELVIO DEL FRATE, con delega dell’Avvocato CARLO

BINELLI difensore del Comune resistente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E’ stata depositata, in data 06/03/2018, rinuncia al ricorso da parte della Diamant di R.A. e C. s.n.c., seguita dal deposito in data 09/03/2018 di accettazioni di G.L., S.A. e SA.AL., nonchè della SIA s.r.l., a spese compensate.

2. Non ha accettato la rinuncia il comune di Viadana, che ha depositato memoria illustrativa del controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c., onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti (v. art. 391 c.p.c.) in ordine alle spese di lite tra la rinunciante da un lato e G.L., S.A. e SA.AL., nonchè la SIA s.r.l., dall’altro, stante l’accordo delle parti in argomento.

3. Al contrario, va emessa condanna alle spese a favore del comune di Viadana, non accettante. Le spese stesse si liquidano come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, trattandosi di ricorso rinunciato.

P.Q.M.

la corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente comune di Viadana delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dichiara non doversi provvedere sulle spese tra le altre parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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