Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26788 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GAETANO DONINZETTI 1, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE FIORDALISI, rappresentata e difesa dall’avvocato MANCINI

Paolo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo

studio dell’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI (studio PICOZZA),

rappresentato e difeso dall’avvocato DI GIOVANNI Pietro Maria;

– controricorrente –

e ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo

studio dell’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI (studio PICOZZA),

rappresentato e difeso dall’avvocato DI GIOVANNI PIETRO MARIA;

– ricorrente in via incidentale –

contro

V.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 511/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/07/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati PAOLO MANCINI e ANNALISA DI GIOVANNI, quest’ultima

per delega dell’Avvocato PIETRO MARIA DI GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso come da relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che V.L., condomina del Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in data 8 luglio 2010, la quale ha confermato la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte le domande circa la nullità di tre delibere condominiali;

che la Corte d’appello ha ritenuto la prima delibera (quella del 3 ottobre 1997) annullabile e non impugnata nei termini, in quanto avente ad oggetto non la modifica dei criteri delle spese ma solo la concreta ripartizione delle stesse;

che in relazione alle altre due Delib. 4 dicembre 1997 e Delib. 17 febbraio 2000 – impugnate in relazione all’aggravio ingiustificato dei costi che essa condomina aveva sostenuto in relazione alla nomina, ritenuta non necessaria, di un tecnico per la redazione di un preventivo di spesa per i lavori di ristrutturazione della facciata ed i successivi lavori di sostituzione di tutti i pannelli dei balconi, compresi quelli in buono stato di conservazione, la Corte d’appello ha ritenuto non voluttuaria la spesa sostenuta dal condominio;

che il ricorso per cassazione è articolato su sette motivi;

che ha resistito con controricorso il Condominio, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulle spese, basato su un motivo.

Ritenuto, inoltre, che il consigliere designato ha depositato, in data 14 giugno 2011, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., che consentono la trattazione della causa in camera di consiglio;

che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia, la causa alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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