Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26787 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8322/2015 R.G., proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Tagliabue

(in sostituzione del precedente difensore Dante Venco, che ha

rinunciato al mandato), che dichiara di voler ricevere le

notificazioni e comunicazioni relative al procedimento all’indirizzo

P.e.c. francesc.tagliabue.como.pecavvocati.it, presso il cui studio,

in Como, in piazzale Gerbetto n. 6, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5252/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata il 17 settembre 2014,

depositata il 10 ottobre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre

2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.M. ricorre avverso l’Agenzia delle entrate con quindici motivi per la cassazione della sentenza n. 5252/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata il 17 settembre 2014, depositata il 10 ottobre 2014 e non notificata, che aveva rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Como, in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef ed addizionali per l’anno di imposta 2008, in relazione alla detenzione in Svizzera di disponibilità finanziarie, quale emergeva da un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva utilizzato, ai fini fiscali, documenti acquisiti nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’avvocato svizzero P.F..

2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, sosteneva che: a seguito dell’annullamento in autotutela degli atti relativi all’anno di imposta 2008, legittimamente l’Ufficio aveva emesso nuovi avvisi di accertamento, in sostituzione dei precedenti, entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi di imposta; che la documentazione rinvenuta nel procedimento penale fosse pienamente utilizzabile a fini fiscali e che tale utilizzo era stato autorizzato dal P.M. titolare delle indagini; che dalla documentazione acquisita emergeva in maniera inequivocabile il diretto e continuo rapporto intrattenuto dall’avv. P. con il G. finalizzato ad una sistematica evasione fiscale in Italia e conseguente costituzione illecita di capitali all’estero con la relativa omessa compilazione del modello RW della denuncia dei redditi; che il D.L. n. 78 del 1999, art. 12, poteva essere applicato ai fatti di causa precedenti alla sua entrata in vigore, essendo norma di carattere procedurale e non sostanziale; che erano inammissibili, perchè proposti per la prima volta in appello, i motivi di impugnazione attinenti alla mancata emissione del p.v.c. a conclusione delle indagini fiscali ed alla mancanza di prova della fattispecie evasiva; che, nel caso di specie, si era in presenza di consistenti attività finanziarie detenute in uno Stato a regime fiscale privilegiato e che tali disponibilità producevano interessi che, come redditi di capitale, avrebbero dovuto essere inseriti nella sezione V del quadro RM del Modello Unico.

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio 9 settembre 2020.

5. In data 11/6/2020, il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, con la copia dell’atto di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, e dei bollettini di pagamento, ritualmente notificati all’Avvocatura generale dello Stato, con riferimento alle cartelle di pagamento emesse in relazione all’avviso di accertamento oggetto di impugnativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).

Dai documenti allegati e notificati all’Avvocatura Generale dello Stato, è comprovata la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sicchè il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019-02).

PQM

La corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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