Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26787 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25204-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MILETO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARA

VITTONE, MASSIMO CAPIROSSI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GUARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal. Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MILETO Massimiliano con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MILETO Salvatore, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato CONTALDI Stefania con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI Gianluca, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato C.M., proprietario di due unità immobiliari del Condominio (OMISSIS), si oppose al decreto ingiuntivo con cui detto Condominio gli aveva ingiunto di pagare la sorte capitale di Euro 5.915,31, oltre interessi e spese, per oneri condominiali.

Il Condominio, costituendosi nel giudizio di opposizione, rinunciò espressamente alla richiesta di pagamento per la somma di Euro 1.502,51. Il tribunale, all’esito del giudizio di opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l’avvocato C. a pagare al Condominio la somma di Euro 4. 414,77, pari alla differenza la somma ingiunta e la somma a cui lo stesso Condominio aveva rinunciato.

Sul gravame dell’avvocato C. la corte d’appello di Torino, rilevato come risultasse documentalmente provato che l’opponente appellante aveva pagato già nel corso del giudizio di primo grado la somma di Euro 4.414,77 oggetto della pronuncia condannatoria emessa dal tribunale, ha riformato la sentenza di prime cure, rimuovendo la statuizione di condanna pecuniaria del C.. La corte distrettuale tuttavia, rilevato che la materia del contendere non era cessata, in quanto l’appellante insisteva per l’accertamento negativo del credito azionato dal Condominio in via monitoria, ha conosciuto nel merito della pretesa del Condominio, l’ha giudicata fondata, e, pertanto, ha respinto la domanda dell’appellante di restituzione della somma di Euro 6.650,17, dal medesimo versata nel corso del giudizio di primo grado in forza dell’esecutività del decreto opposto.

Avverso la sentenza di secondo grado l’avvocato C. ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

Il Condominio si è costituito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 11.10.16, per la quale solo il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, promiscuamente riferito al vizio di violazione di legge (art. 2697 c.c. e artt. 115, 116 e 277 c.p.c.) ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione vengono proposte le due censure di seguito sintetizzate.

1) Con la prima censura il ricorrente lamenta l’errore in cui la corte d’appello sarebbe incorsa disattendendo la doglianza dell’appellante con la quale si deduceva che il decreto opposto era stato emesso in difetto della prova scritta richiesta dall’articolo 633 c.p.c., in quanto la richiesta monitoria era fondata su copie di documenti la cui la conformità all’originale non risultava da alcuna attestazione ed era stata contestata in sede di opposizione all’ingiunzione.

La censura è inammissibile perchè risulta non pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata; quest’ultima, decidendo sulla doglianza formulata dall’appellante “a proposito dellè legittime, emissione del decreto ingiuntivo”, non ha affermato la ritualità della procedura monitoria instaurata dal Condominio, ma ha ritenuto tale doglianza inammissibile per carenza di interesse dell’appellante (“il motivo è irrilevante”, pag. 16 della sentenza), giacchè il tribunale aveva revocato il decreto e non aveva condannato il C. alla rifusione delle spese della fase monitoria.

2) Con la seconda censura il ricorrente lamenta che, oltre a non rilevare l’inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Condominio, per l’intervenuto disconoscimento della conformità agli originali delle copie versate in atti, la corte distrettuale avrebbe omesso anche di rilevare la inidoneità di tali documenti a provare i fatti costitutivi del diritto azionato dal medesimo Condominio.

Anche la seconda censura è inammissibile, perchè essa si risolve in una doglianza sul merito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, promiscuamente riferito al vizio di violazione di legge (art. 91 c.p.c.) e al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la statuizione con cui la corte territoriale ha rigettato integralmente la domanda di restituzione della somma di Euro 6.650,17, versata dal C. al Condominio nel corso del giudizio di primo grado, in esecuzione del decreto opposto, ancorchè in tale somma fossero comprese anche le spese legali della procedura monitoria.

Il motivo è fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione.

In effetti, a pagina 16 della sentenza gravata la corte torinese dà atto che il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo e non aveva condannato il C. alla refusione delle spese della fase monitoria, da ciò traendo la conseguenza della irrilevanza della censura proposta dall’appellante sulla ritualità dell’ingiunzione. Ciò posto, il Collegio osserva che la revoca del decreto ingiuntivo caduca anche la statuizione, ivi contenuta, di condanna dell’ingiunto alle spese del procedimento monitorio; pertanto – qualora tali ultime spese non siano state poste a carico dell’ingiunto all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (ciò che nel presente giudizio non è avvenuto, cfr. pag. 16 della sentenza gravata: “non avendo il Giudice di primo grado pronunciato condanna alle spese del C. anche per la fase monitoria”) l’opponente ha il diritto di ripetere le somme versate all’opposto, nella pendenza del giudizio di opposizione, a titolo di spese della fase monitoria. Poichè dall’epigrafe della sentenza gravata risulta che il C., nelle conclusioni in appello, aveva chiesto la restituzione di tutte le somme pagate in corso di causa in esecuzione del decreto opposto, per complessive Euro 6.650,17, la statuizione di rigetto integrale di tale domanda risulta insufficientemente motivata, giacchè la corte distrettuale avrebbe dovuto accertare come fossero state imputate le somme versate in corso di causa dal C. al Condominio e, ove avesse rilevato pagamenti da imputare alle spese della fase monitoria, avrebbe dovuto disporne la restituzione al medesimo C., o spiegare per quale ragione i relativi importi non dovessero essere restituiti.

Con il terzo motivo, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si assume che la corte territoriale avrebbe violato gli artt. 184 bis e 345 c.p.c. disattendendo il motivo di appello con cui l’odierno ricorrente aveva censurato la statuizione del primo giudice che aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., concernente la produzione di documenti comprovanti i versamenti effettuati in corso di causa.

La censura va disattesa perchè, al pari del primo motivo, risulta non pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata; quest’ultima, infatti, non si è pronunciata nel merito del suddetto motivo di appello del C. ma ha ritenuto il medesimo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, (“l’istanza ex art. 184 bis è divenuta irrilevante”, pag. 9 della sentenza), argomentando che i pagamenti che quella documentazione tendevano a provare erano stati riconosciute dal Condominio e, pertanto, la loro effettuazione risultava pacifica.

In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e la sentenza gravata va cassata in parte qua, con rinvio alla corte distrettuale.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il terzo mezzo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Torino, altra sezione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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