Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26787 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.O. (OMISSIS), F.R.
(OMISSIS), M.F. (OMISSIS), T.
F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato FLAMINI
Umberto, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DA ROS
DIEGO;
– ricorrenti –
contro
SEC SNC (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO
24, presso lo studio dell’avvocato PEZZANO GIANCARLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FACCA Daniela;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 27/02/2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli Avvocati UMBERTO FLAMINI e GIANCARLO PEZZANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso come da relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la s.n.c. SEC ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone T.O., T.F., F. R. e M.F., nonchè P.R., esponendo:
(a) che i primi quattro convenuti, acquirenti dalla società di un fabbricato bifamiliare, al momento del rogito non avevano versato il saldo prezzo come pattuito, ma avevano consegnato al P., quale fiduciario, sei assegni postdatati, intestati alla SEC, perchè li consegnasse ad essa venditrice alle date concordate; (b) che il depositario aveva consegnato solo n. 4 assegni, e non gli ultimi due;
che tanto premesso, ha chiesto la condanna del depositario alla consegna dei titoli e degli acquirenti al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, nonchè, in suberdine, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno;
che nella resistenza dei coniugi T. – F. e T. – M., il Tribunale di Pordenone ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 14.793,70, oltre accessori;
che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 27 febbraio 2010, ha rigettato l’appello principale dei T., della F. e della M., mentre, in accoglimento dell’appello incidentale della SEC, ha condannato gli appellanti principali al pagamento, in favore della società, dell’ulteriore somma di Euro 700, oltre accessori;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i T., la F. e la M. hanno proposto ricorso, con atto notificato l’8 ottobre 2010, sulla base di due motivi;
che l’intimata società ha resistito con controricorso.
Ritenuto, altresì, che il consigliere designato ha depositato, in data 6 giugno 2011, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., che consentono la trattazione della causa in camera di consiglio;
che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011