Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26786 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 25/11/2020), n.26786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23408/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

N.P., (C.F. (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in calce

al controricorso dall’avv. Riccardo Pasolini, elettivamente

domiciliato in Roma alla Piazza Adriana n. 5 presso lo studio

dell’avv. Elena Vaccari;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2014 depositata in data 25 febbraio 2014

della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1005/2014 depositata il 18 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da N.P. contro due avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2005. La CTR dichiarava di condividere pienamente quanto deciso dai giudici di prime cure, osservando che il contribuente aveva provveduto ad impugnare i due avvisi che aveva ricevuto, il primo in realtà emesso nei confronti della società (Il Macchiavelli s.r.l.), ed il secondo emesso direttamente nei suoi confronti in qualità di socio, a titolo di maggiori redditi di partecipazione; poichè però, al momento della notifica degli avvisi, il contribuente pacificamente non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società, l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società comportava la decadenza anche del secondo avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 e ss., e/o del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non poteva essere accolto ma doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto il N. non ne era il legale rappresentante e dunque non aveva interesse ad impugnare un avviso contenente statuizioni solo a carico della società.

2. Tale doglianza viene sostanzialmente ribadita con il secondo motivo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e ss., e/o del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto l’avviso di accertamento emesso a carico della società non poteva essere annullato per il solo fatto di essere stato notificato al N., in quanto era stato, come dimostrato dalla documentazione allegata in appello, validamente notificato anche alla società, nella sede di questa, nelle mani del reale legale rappresentante B.G., e, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo; tale doglianza decisiva, pur prospettata alla CTR, non è stata da quest’ultima presa in considerazione alcuna.

4. Con il quarto motivo l’Ufficio lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la CTR erroneamente affermato che l’invalidità dell’avviso di accertamento societario per invalidità della notifica comporta l’invalidità dell’accertamento del reddito di capitale, derivante al socio in ragione della sua partecipazione alla società, senza precisare se a fondamento di tale deduzione vi fossero ragioni di fatto o di diritto tali da giustificare l’applicazione di una regola generale o piuttosto le peculiarità del caso concreto.

5. Con il quinto motivo l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di avvisi di accertamento a carico di società di capitali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), venendo in rilievo nel caso in esame accertamenti completamente autonomi e distinti tra loro: l’avviso di accertamento del reddito di capitale del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, che abbia realizzato utili in nero, è valido anche se sia invalido (o addirittura manchi) l’avviso di accertamento emesso a carico della società per il maggior utile in nero realizzato.

6. Con il sesto motivo l’Ufficio ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e ss., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto, se pure sussistesse una connessione tra i due accertamenti, la validità dell’accertamento emesso nei confronti della società non potrebbe essere accertata nel giudizio intrapreso da un solo socio, ma andrebbe verificata anche nei confronti della società e degli altri soci.

7. Il terzo motivo, che per priorità logica va esaminato per primo, è fondato con conseguente assorbimento dei restanti motivi.

La CTR ha annullato entrambi gli avvisi di accertamento esclusivamente sul presupposto che il primo (riguardante la società) fosse stato irregolarmente notificato (in quanto indirizzato al socio che aveva tuttavia già dismesso la carica legale rappresentante della società) ed il secondo (quello indirizzato al socio in quanto tale) perchè viziato da invalidità derivata (in quanto, cioè, non affetto da vizi propri, ma solo in conseguenza dell’illegittimità dell’avviso rivolto alla società).

7.1. In ciò si palesa il vizio della sentenza impugnata, la quale non ha preso in considerazione alcuna la prospettazione dall’Ufficio, secondo il quale, in realtà, l’avviso societario sarebbe già stato notificato anche all’effettivo legale rappresentante della società ( B.G.) e da questi non impugnato (come dedotto e documentato in appello).

7.2. Ne consegue che la definitività dell’avviso societario, conseguita per effetto del perfezionamento della notifica dell’avviso al legale rappresentante della società, renderebbe del tutto ininfluente il presupposto sul quale la CTR ha basato la propria decisione (e cioè che l’avviso societario fosse stato notificato una seconda volta anche ad un soggetto non avente la qualifica di legale rappresentante), e così inoperante il meccanismo dell’invalidità derivata utilizzato dal giudice di appello.

8. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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