Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26786 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), S.A.
(OMISSIS), G.R. (OMISSIS), S.
S. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato
PIZZUTI Pasquale, per legge domiciliati nella cancelleria civile
della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrenti –
contro
F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato SPARANO
Giuseppe, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
FR.AL. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRASCA RAFFAELE;
– controricorrente –
e contro
F.G., F.N., D.M.R., ERSAC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 461/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 10/03/2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli Avvocati PASQUALE PIZZUTI e GIUSEPPE SPARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso come da relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che S.P. convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, con atto notificato l’11 novembre 1986, D.M.R. nonchè G., A., Al. e F.N., quali eredi di Fr.Gi., per sentire dichiarare a lui venduto il podere n. 1280, sito in agro di (OMISSIS), in virtù di scrittura privata intercorsa con il loro dante causa in data 11 febbraio 1982;
che esponeva l’attore che Fr.Gi., originario assegnatario del podere in virtù del contratto del 16 novembre 1961 con la Sezione speciale per la Riforma in Campania, poi ERSAC, era successivamente divenuto proprietario dell’immobile con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo della L. 30 aprile 1976, n. 386, ex art. 10, tanto da cedergli in tale veste il bene per il prezzo di L. 90 milioni, interamente versato all’atto della stipula del contratto;
che si costituirono tutti i convenuti, resistendo e sollevando, tra l’altro, l’eccezione di annullabilità del contratto;
che con sentenza in data 28 aprile 2005, l’adito Tribunale:
qualificava la domanda come tendente ad ottenere una trascrivibile sentenza che sostituisse l’atto pubblico di compravendita non stipulato dalle parti, siccome la scrittura intercorsa tra le parti già conteneva tutti gli elementi di una vendita;
rilevava che l’eccezione di annullabilità assoluta del contratto, fondata sulla disciplina particolare in materia di riforma agraria, benchè dispiegata per la prima volta oltre il quinquennio dalla stipula del contratto, era stata ritualmente sollevata in applicazione del principio di imprescrittibilità di tali eccezioni;
riteneva affetto il contratto del 1982 da annullabilità assoluta in base alla L. 29 maggio 1967, n. 379, e L. 30 aprile 1976, n. 386, stante il vincolo di inalienabilità previsto dall’art. 10, comma 2, della prima di tali leggi, ben conosciuto dalle parti al momento della stipula del contratto; rigettava pertanto la domanda dell’attore, perchè fondata su un contratto illegittimo.
che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 marzo 2010, ha rigettato il gravame degli eredi del S.;
che la Corte territoriale ha rilevato: che all’annullabilità assoluta prevista dalla normativa speciale si applica la regola dell’art. 1442 cod. civ., comma 4, secondo la quale l’invalidità può essere sempre eccepita, anche quando non sia più suscettibile di essere fatta valere in via di azione; che l’acquirente di un fondo derivante dalla riforma agraria prima della scadenza del trentennio non può fare valere alcun diritto, quindi neppure quello alla mera trascrivibilità dell’atto – che in sostanza si concreta nella pregnante e cospicua possibilità di conseguire l’effettiva commerciabilità del bene – mediante ottenimento di una sentenza che a tanto lo abiliti; e che è evidente l’interesse della parte apparente venditrice ad impedire tale conseguenza, per evitare il consolidamento definitivo degli effetti dell’atto annullabile;
che per la cassazione della sentenza della Corte di Salerno G., A. e S.S. nonchè G.R. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 30 settembre 2010, sulla base di un motivo;
che hanno resistito con controricorso F.A. e F. R., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Ritenuto, altresì, che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2011, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
Lette le memorie depositate in prossimità della camera di consiglio dai ricorrenti e da F.A..
Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ. che consentono la trattazione della causa in camera di consiglio;
che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011