Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26785 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 25/11/2020), n.26785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5775/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PRISMA REAL ESTATE s.p.a. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del

controricorso dall’avv. Marcello Corradi e dall’avv. Carlo Sarasso,

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla

via Baldo degli Ubaldi n. 250;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/12/13 depositata in data 11 luglio 2013

della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 114/12/13, depositata l’11.7.2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso di Prisma Real Estate s.p.a. avverso una cartella di pagamento traente origine da un controllo formale automatizzato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, sul Mod. Unico 2008, con iscrizione a ruolo di Euro 354.214,35 per mancato riconoscimento del credito Ires compensato e per omessi o tardivi versamenti Iva, oltre sanzioni ed interessi.

Osservava la CTR che del tutto erroneamente l’Ufficio non aveva riconosciuto, con riferimento all’anno di imposta 2007 il credito di Euro 242.487, facente parte di un maggiore credito sempre riferito all’anno di imposta in contestazione, come documentalmente dimostrato dalla contribuente, così come risultava provato dalla società che il credito compensato risultava eseguito con modello di versamento F24 datato 18.6.2007 e che tale credito non era stato oggetto di un illegittimo doppio utilizzo, ma di parziale utilizzo in compensazione dell’Ires 2006, mediante il modello di versamento del 18.6.2007. Anche le ulteriori contestazioni svolte dall’Ufficio erano state, secondo la CTR, documentalmente sconfessate dalla società, attraverso la dimostrazione del regolare pagamento di tutte le somme dovute all’erario.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste mediante controricorso la contribuente che ha anche presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente presa in esame la questione concernente la tardività dell’impugnazione prospettata dal controricorrente: trattandosi di sentenza non notificata, depositata in data 11.7.2013, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 26 febbraio, laddove, secondo il contribuente, la notifica sarebbe stata concretamente eseguita solo in data 16 aprile 2014.

1.1. Il rilievo è infondato: dal controllo del fascicolo d’ufficio risulta che il ricorso è stato per la prima volta tempestivamente spedito in data 26 febbraio (come emerge dall’esame della relata di notifica) e dunque quando ancora non era scaduto il termine per l’impugnazione.

2. Con l’unico motivo l’Ufficio si duole della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e del vizio di motivazione apparente (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto l’intera motivazione fornita dalla CTR si fonderebbe sull’apodittico assunto secondo cui la società avrebbe provato documentalmente l’illegittimità delle contestazioni, senza però nulla addurre a supporto di tale affermazione, senza precisare, cioè, in alcun modo quali siano stati i documenti, versati in atti, dai quali il giudice abbia tratto il proprio convincimento.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Non solo, infatti, la CTR, reputando documentalmente provato che il credito non fu oggetto di un illegittimo doppio utilizzo ma di parziale utilizzo in compensazione dell’Ires 2006, ha del tutto omesso di precisare da quali documenti abbia ricavato tale conclusione; ma lo stesso rilevo operato dal giudice di appello, secondo cui il credito fu oggetto di parziale utilizzo in compensazione nel 2006, non appare in alcun modo idoneo a superare quanto accertato dall’Ufficio, avendo quest’ultimo verificato un doppio utilizzo della somma, prima in diminuzione dell’imposta dovuta per il 2006 e poi in compensazione per l’anno di imposta 2007.

2.3. Trova pertanto applicazione il principio da ultimo affermato da Cass. 25/09/2018, n. 22598, secondo cui “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, come accade nel caso in esame.

3. Le considerazioni che precedono impongono, allora, l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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