Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26785 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6330-2012 proposto da:

D.V.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

IARIA, rappresentato difeso dall’avvocato FRANCESCO CAPRISTO;

– ricorrente –

contro

R.R., Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SANTA COSTANZA N. 35, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

PALUMBO, rappresentati difesi dall’avvocato GIAMPIERO PALOPOLI;

– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 62/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato IARIA Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’avvocato CAPRISTO Francesco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PALOPOLI Giampiero difensore dei resistenti che ha

chiesto inammissibilità in sub rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.V.S. conveniva in giudizio nel 1997 R.R. e Z.R..

L’attore esponeva che in data 2 novembre 1994 aveva stipulato, quale promittente venditore, contratto preliminare con i convenuti, promittenti acquirenti, avente ad oggetto l’appartamento in contrada (OMISSIS), in atti specificamente individuato, con la previsione di un termine di consegna di poi tacitamente prorogato per ragioni connesse al condono edilizio dell’immobile de quo.

Tanto esposto l’attore deduceva che i convenuti erano rimasti inadempienti rispetto all’obbligo di stipula del contratto definitivo e, pertanto, chiedeva la declaratoria di risoluzione contrattuale per colpa dei convenuti con tutte le consequenziali pronunce.

I convenuti contestavano la domanda attorea sostenendo che il contratto definitivo non si era potuto stipulare per inadempimento del promittente venditore che non forniva la necessaria documentazione relativa alla regolarità urbanistica dell’immobile.

I R.- Z. provvedevano a convenire, a loro volta in giudizio, nel 1998 il D.V. chiedendo la riduzione del prezzo dell’immobile de quo per i lamentati vizi.

Sorti, pertanto, due separati giudizi, l’adito Tribunale di Rossano, riunite le cause, con sentenza n. 1515/2006 e previa acquisizione di relazione di CTU per la determinazione della somma necessaria per il rilascio della concessione in sanatoria e del certificato di abitabilità, rigettava le domande proposte dal D.V. e, accogliendo la domanda dei R.- Z., riduceva il prezzo dell’immobile per cui è controversia di Euro 1059,60 più Euro 834,96, oltre interessi legali, compensando le spese per metà e ponendole, per la parte rimanente, a carico del D.V..

Quest’ultimo interponeva appello avverso la citata decisione del Tribunale di prima istanza, della quale chiedeva la riforma.

Resistevano al proposto gravarne, di cui chiedevano il rigetto, le parti appellate.

L’adita Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 62/2011, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il D.V. con atto affidato a due ordini di motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie; ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti contro ricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, quale errore in iudicando, il vizio di violazione del combinato disposto di cui all’art. 1453 c.c. ed all’art. 1460 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Col motivo in esame si denuncia, nella sostanza, una errata valutazione nel giudizio di fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata in corso di causa.

La censura, ove correttamente intesa, implica una sostanziale rivalutazione in fatto dell’inadempimento e della sua ascribilità e, quindi, sostanzia – in effetti – una censura di merito, che – come tale – sarebbe del tutto inammissibile.

In ogni caso, con la sentenza impugnata, la Corte di merito ha accertato la fondatezza della eccezione di inadempimento sollevata dai promissari acquirenti, ferma la mancata prova della loro tempestiva conoscenza dell’effettività (non solo della mera comunicazione) di un atto di assenso -da parte di istituto bancario – alla cancellazione di una ipoteca già gravante sull’immobile.

Il motivo qui in esame, in quanto non fondato, deve pertanto essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione del disposto dell’art. 1491 c.c. ed errore in iudicando.

Parte ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe “aggiustato il tiro” rispetto alla motivazione della conforme decisione di primo grado.

Col motivo si intenderebbe fare riferimento, a quanto potuto ricostruire, alla questione dell’allegazione nel preliminare del condono e alla previsione di un “obbligo di attivazione” a carico del D.V..

Orbene, a prescindere dalla semplice considerazione che il Giudice di Appello ben poteva integrare aspetti motivi della prima decisione (così – per dirla impropriamente col ricorrente “aggiustando il tiro”) deve osservarsi più specificamente quanto segue.

La questione della effettiva conoscibilità del cennato condono costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Quanto alla ricorrenza o meno di elementi di fatto giustificanti l’acclarata riduzione del prezzo la valutazione di quegli elementi è questione eminentemente di merito e, in quanto logicamente – come nell’ipotesi – motivata, non esaminabile in questa sede. Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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