Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26785 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17010/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato SIMONELLI

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NIGRO Bruno giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N., C.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 28, presso lo

studio dell’avvocato COLELLA Marcello, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELTI DI RODEANO GIANFILIPPO giusta procura ad

litem in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 837/2009 del TRIBUNALE di VITERBO, del

15/12/2009 depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Chiricozzi Federico per delega avvocato Nigro Bruno

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto dei ricorsi come da relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Il Tribunale di Viterbo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Ronciglione, ha accolto l’opposizione proposta dai coniugi C.S. e B. N. al decreto ingiuntivo loro notificato dall’arch. M. M., recante condanna al pagamento di Euro 2.182,33, quale compenso per attività di progettazione e direzione dei lavori di ampliamento dì una villa di proprietà degli ingiunti. L’opposizione lamentava il mancato completamento dei lavori e gravi difetti di quelli eseguiti. Il Tribunale ha invece confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della s.r.l. Costruzioni Nettuno, nei confronti della quale gli opponenti avevano proposto domanda di risarcimento dei danni, per mancanza di prova che l’incarico fosse stato conferito ad essa e non ad altra impresa che è pure intervenuta in luogo.

Il M. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resistono con controricorso i coniugi C., proponendo un motivo di ricorso incidentale. La s.r.l. Costruzioni Nettuno non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 2226 cod. civ., addebitando alla sentenza impugnata di avere respinto le sue eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto degli opponenti di eccepire i vizi dell’opera con l’erronea motivazione che -avendo l’impresa abbandonato il cantiere senza completare i lavori – non vi era stata consegna dell’opera, quindi i termini non avevano neppure iniziato a decorrere.

2.1.- Il motivo è inammissibile per irrilevanza, poichè non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma una considerazione aggiuntiva ed ininfluente sulla decisione.

Il giudice di appello ha respinto le eccezioni in base al rilievo che i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 2226 cod. civ., non si applicano alla prestazione di attività intellettuali, fra cui quelle svolte professionalmente dall’architetto per la progettazione dei lavori, ed ha richiamato il principio giurisprudenziale di cui alla sentenza 28 luglio 2005 n. 15781 di questa Corte a Sezioni unite.

Contro tale argomentazione – che è da sola sufficiente a giustificare la decisione – il ricorrente non muove alcuna censura, sicchè l’eventuale accoglimento del motivo proposto resterebbe irrilevante.

3.- Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 61, 115 e 194 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, sul rilievo che il giudice di appello ha ritenuto provata l’esistenza dei vizi sulla base delle sole dichiarazioni degli opponenti e dei documenti da essi prodotti, che sarebbero sforniti di ogni valore probatorio, perchè atti provenienti dalle stesse parti (perizia giurata e alcune fotografie).

Lamenta poi che il g.a. gli abbia addebitato di non avere fornito la prova di avere correttamente svolto le sue prestazioni, laddove egli, ottenendo il decreto ingiuntivo, ha dimostrato l’esistenza del suo credito e sarebbe stato onere delle controparti dimostrare il contrario.

3.- Le censure sono manifestamente infondate, se non inammissibili, nella parte in cui mettono in questione la valutazione del giudice di merito in ordine alla valenza probatoria delle acquisizioni documentali ed alla ricostruzione dei fatti.

In primo luogo, la documentazione sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo non è di per sè idonea a dimostrare la fondatezza della domanda del ricorrente, qualora l’ingiunto proponga opposizione e contesti il fondamento della pretesa. In tal caso il ricorrente – che è sostanzialmente attore in giudizio – è tenuto a fornire la prova della sua prestazione, ove essa non risulti dai documenti allegati al ricorso per ingiunzione, come deve dirsi del caso in esame, ove il M. ha prodotto a dimostrazione del suo diritto al pagamento solo la fattura delle sue prestazioni, approvata dall’Ordine professionale di appartenenza.

In secondo luogo, non essendo contestato il fatto che il M. eseguì la progettazione e la direzione dei lavori, era indubbiamente onere degli opponenti dimostrare l’inesatta esecuzione dell’incarico ed i vizi dell’opera; ma il potere di valutare gli elementi di prova in proposito spetta al giudice del merito, che nella specie ha rilevato che la perizia giurata e le fotografie prodotte dagli opponenti evidenziano l’errata posa in opera delle cicogne, l’assenza delle converse nei comignoli e nei muri verticali e il dislivello di almeno 15 cm. tra il solaio dell’abbaino ed il resto del solaio, e che il M. non ha contestato la presenza dei suddetti vizi.

E’ chiaro che i documenti prodotti dalla parte interessata, pur se fossero in astratto inidonei a costituire da soli elemento di prova delle ragioni addotte, tale idoneità assumono in mancanza di contestazione, soprattutto quando si tratti della fotografia dello stato dei luoghi. Ove quindi i vizi dell’opera – che il committente è tenuto a provare – non siano contestati, è onere del progettista e dell’appaltatore dimostrare che essi non sono imputabili alla propria responsabilità, ma ad altre cause.

Tale è il senso della decisione impugnata, che – con valutazione discrezionale, non suscettibile di riesame in questa sede – ha ritenuto che tale prova il ricorrente non abbia fornito.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale i coniugi C. lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva della s.r.l. Costruzioni Nettuno, dichiarando che mancava in atti il contratto di appalto sottoscritto dalla società.

Assumono i ricorrenti che il contratto era invece allegato al fascicolo di primo grado ed è stato nuovamente allegato all’atto di appello, sicchè il Tribunale è incorso in errore materiale.

4.1.- Il motivo è inammissibile poichè prospetta censure diverse da quelle in relazione alle quali può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.. L’errore materiale e la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa giustificano la revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4; non il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (vizio che sarebbe prospettabile, invece, se il giudice di appello avesse preso atto dell’esistenza del documento e poi deciso come se esso non ci fosse, incorrendo così nell’insufficienza od illogicità della motivazione).

6.- Propongo che entrambi i ricorsi, previa riunione, siano rigettati, con provvedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

Quanto al merito, condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente principale non consentono di disattendere.

Vengono infatti riproposte questioni che attengono ad accertamenti in fatto – quale quella di stabilire se sia meritevole di compenso quanto meno l’attività di progettazione – che non sono suscettibili dì riesame in questa sede di legittimità, non potendosi fra l’altro escludere che gli errori di esecuzione fossero riconducibili anche ad errori di progettazione e che perciò la Corte di appello non li abbia considerati. Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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