Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26784 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 25/11/2020), n.26784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5747/2014 proposto da:

L.E., (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in calce al

ricorso dall’avv. Simone Ciccotti, presso il quale elettivamente

domicilia in Roma alla via Lucrezio Caro n. 62;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/33/13 depositata in data 19 luglio 2013

della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 88/33/13 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), respinto l’appello del contribuente, accoglieva quello proposto dall’Ufficio, determinando il reddito per il 2004 in Euro 78.052,74 e confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Precisava la CTR che la controversia traeva origine da un accertamento sintetico svolto dall’Ufficio per gli anni 2004 e 2005 nei confronti di L.E., all’esito del quale venivano emessi due avvisi di accertamento per le due annualità in considerazione ed il reddito veniva determinato in base ai beni e servizi a disposizione del contribuente. Quest’ultimo impugnava gli avvisi lamentando alcuni errori commessi dall’Ufficio nel calcolo del reddito imponibile ed asserendo che l’importo dei premi assicurativi considerati era enormemente inferiore a quello indicato dall’Ufficio sia per l’anno 2004 che per l’anno successivo.

La Commissione tributaria provinciale riconosceva tali errori per l’anno 2004, provvedendo ad annullare il relativo accertamento, mentre per il 2005 riteneva corretto l’operato dell’Ufficio, sicchè la sentenza veniva impugnata sia dall’Agenzia delle Entrate, che reputava errata l’interpretazione dei primi giudici nell’annullamento dell’accertamento per il 2004, sia dal contribuente che domandava la riforma relativamente all’anno 2005.

La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, evidenziava che l’errore, riguardante l’anno 2004, incideva solo in minima misura sul reddito presunto e lo stesso Ufficio, operando il ricalcolo, aveva accertato che il reddito era quantificabile in Euro 78.052,74 e non in Euro 79.412,00 come indicato nell’avviso di accertamento, mentre il contribuente, dal proprio canto, non aveva giustificato le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali con risparmi realizzati per gli anni di imposta precedenti, con rendite esenti da imposte oppure con donazioni ricevute da familiari, nè che le risorse monetarie erano derivate da entrate di carattere non reddituale.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Ufficio mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) e del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14 (conv. con modif. dalla L. 23 novembre 2001, n. 409), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR omesso di considerare gli effetti, per l’anno 2005, derivanti dall’adesione allo scudo fiscale che il giudice di primo grado aveva valorizzato relativamente ad una parte della somma accertata per il 2004.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Non solo, infatti, il ricorrente non dimostra di aver chiaramente prospettato la questione al giudice dell’appello, ma, in ogni caso, nemmeno nel presente ricorso chiarisce per quali ragioni il fatto che il giudice di primo grado abbia valorizzato (e l’Ufficio ammesso) l’utilizzo di capitali scudati, relativamente all’anno 2004, dovrebbe automaticamente valere anche per l’anno successivo.

1.3. Del resto, in tema di onere della prova riguardo ai capitali scudati, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “In tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto al D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a), ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell’inibizione dell’accertamento in riferimento agli “imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio” richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall’efficacia inibente dello “scudo” tutte quelle fattispecie in cui l’accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività “scudate” e con essi non compatibili” (Cass. 30/12/2019, n. 34577).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la CTR evidenziato che il contribuente ben avrebbe potuto giustificare le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali con risparmi realizzati in precedenza, con donazioni di familiari o con rendite esenti da imposte, trascurando che invece l’appellante aveva non solo allegato ma anche provato che le sue disponibilità economiche erano maggiori dei redditi dichiarati a ragione della disponibilità dei capitali fatti oggetto di rientro, come del resto riconosciuto anche dal primo giudice con una statuizione coperta da giudicato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Non solo, infatti, il ricorrente omette di riportare il passo dell’atto di appello nel quale avrebbe, a suo dire, evidenziato tale circostanza (e cioè che le maggiori disponibilità economiche derivavano dalla disponibilità dei capitali scudati, della cui esistenza, per altro, il giudice di primo grado aveva già tenuto conto a seguito del riconoscimento di un errore da parte dell’Ufficio), ma anche, esaminando concretamente il contenuto dell’atto introduttivo, questo aspetto è completamente trascurato: in realtà nell’appello, per quanto qui rileva, il ricorrente lamentava semplicemente il fatto che gli errori inficianti l’atto di accertamento del 2004, non erano stati riconosciuti anche in ordine all’accertamento relativo all’anno 2005.

3. Con il terzo motivo il contribuente si duole della nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la CTR omesso di esaminare la doglianza secondo la quale il primo giudice, pur aver considerato rilevanti alcune circostanze relativamente all’accertamento per il 2004, le aveva poi disattese per l’anno successivo.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. In realtà il ricorrente, pur avendo effettivamente lamentato, innanzi al giudice di secondo grado, la mancata estensione all’anno 2005 delle criticità accertate dal primo giudice relativamente al 2004, non spiega (e non ha mai spiegato, nemmeno nell’atto di appello) per quale motivo gli errori inficianti l’accertamento relativo al 2004 debbano valere anche per l’anno successivo, tanto più che, esaminando sul punto il contenuto dell’atto di appello, il contribuente si era limitato ad insistere genericamente sul fatto che “gli errori sono stati – eccome riportati nel 2005”, senza null’altro aggiungere o precisare.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio che aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, nella parte in cui quest’ultima aveva riconosciuto i premi assicurativi per gli importi documentati in giudizio, riguardando l’appello, invece, le restanti voci che comunque “rilevano corrette” (così, testualmente, in ricorso).

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La CTR ha compiutamente chiarito che se, in effetti, l’importo dei premi di assicurazione, come indicati nell’avviso di accertamento, doveva considerarsi errato, tale errore (riconosciuto dall’Ufficio) ha inciso in modo assolutamente minimale sul reddito presunto (poi ridotto dalla CTR di circa Euro 1.360), per cui la parte dell’appello dell’Ufficio, che il ricorrente interpreta quale acquiescenza, ben potrebbe essere riferita al riconoscimento dei premi effettivamente pagati (che infatti l’Ufficio non ha messo in discussione, limitandosi ad evidenziare solo la modesta incidenza sul risultato finale, poi in effetti corretto dalla CTR).

5. Le ragioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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