Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26784 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.22/12/2016), n. 26784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26291-2011 proposto da:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAGO (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PORTA PINCIANA 4, presso l’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI (STUDIO
LEGALE SANTARONI), rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO
GUARNIERI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI S. S.N.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 772/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 15/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, con delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che in controversia relativa a un appalto per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero del comune di Lago, insorta tra il suddetto comune e l’impresa appaltatrice Sganga s.n.c., la corte d’appello di Catanzaro rigettava, per quanto in questa sede interessa, l’appello principale dell’ente avverso la decisione con la quale il tribunale di Paola lo aveva condannato al risarcimento dei danni per illegittima sospensione dei lavori;
– che avverso la sentenza, depositata il 15-9-2011 e non notificata, il comune ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, mentre la società non ha svolto difese;che il ricorso va dichiarato inammissibile con motivazione semplificata;
– che invero il primo motivo censura la sentenza per omessa pronuncia sulla specifica istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado; mentre va ribadito che, dinanzi a una pur legittima richiesta di rinnovazione della c.t.u., ove si contestino le valutazioni del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, il giudice d’appello non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito; sicchè l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione (qui non dedotto) in ordine alle ragioni di rigetto delle censure tecniche alla sentenza impugnata (cfr. ex aliis Sez. 6^-2 n. 5339-15);
– che il secondo motivo censura la sentenza per omissione di pronuncia sulla base di siffatto ragionamento: la sentenza ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il terzo motivo del gravame col quale il comune aveva contestato il nesso di causalità tra la sospensione dei lavori e il danno lamentato; viceversa il motivo era specifico, attesa l’ammissibilità del rinvio alle argomentazioni individuate negli atti di primo grado e nei suoi allegati; dunque l’omissione di pronuncia starebbe in ciò: che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare fondato il quarto motivo di gravame senza pronunciarsi sulla fondatezza dell’espresso richiamo all’elaborato peritale di parte;
– che è inammissibile pure tale seconda censura, posto che l’omissione di pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande di merito, vale a dire con riferimento a domande o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (cfr. per tutte Sez. 6^-1 n. 13716-16; Sez. lav. 6715-13 e molte altre); sicchè mai il vizio può essere dedotto in relazione a statuizioni di tipo processuale, come quella di inammissibilità di un motivo di gravame perchè non avente carattere di specificità;
– che a tal riguardo può profilarsi solo un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., ma se, e in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Sez. 5″ n. 22860-04, Sez. 1″ n. 4191-06, Sez. 6^-2 n. 321-16);
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della prima sezione civile, il 28 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016