Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26784 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16860/2010 proposto da:

LABORATORIO DI ARCHITETTURA – ARCH PAOLO TALSO &

ASSOCIATI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, e l’ARCH. T.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso

lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BUONGIORNO DANILO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BIANCHINI ALFREDO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18/11/2009, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Ciannavei Andrea (in delega dell’Avvocato Buongiorno

Danilo) difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi del

ricorso;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi del controricorso:

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

aderito alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Il Laboratorio di Architettura Arch. Paolo Talso & Associati propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano n. 767/2010, notificata il 15 giugno 2010, che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza del ricorrente dal Tribunale di Milano, recante condanna di L. D.M. a pagare Euro 5.588,14, quale corrispettivo della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di una proprietà dell’ingiunto.

Quest’ultimo aveva proposto opposizione all’ingiunzione, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la cattiva esecuzione dei lavori.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la legittimazione ad agire del Laboratorio, trattandosi della domanda di pagamento del compenso di attività professionale svolta personalmente dall’arch. T.P., affermando che solo quest’ultimo, non l’associazione professionale, è da ritenere legittimato ad agire.

2.- Assume il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge, poichè ha omesso di considerare che il contratto con cui è stato convenuto l’affidamento dei lavori è intercorso con il Laboratorio, non con il T. personalmente, e che l’esecuzione dei lavori è stata affidata a più persone, sicchè il diritto al compenso va riconosciuto all’associazione, che sarebbe comunque da ritenere delegata dall’interessato alla riscossione, come ha rilevato il Tribunale nel respingere l’opposizione.

3.- Resiste l’intimato con controricorso.

4.- Deve essere preliminarmente presa in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal resistente sul rilievo che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 14 aprile 2010; che il termine per impugnare veniva a scadere domenica 13 giugno 2010, venendo automaticamente prorogato a lunedì 14 giugno, e che il ricorso è stato presentato agli ufficiali giudiziari per la notificazione solo il 15 giugno 2010 cioè lo stesso giorno in cui è stata eseguita la notificazione.

4.1.- L’eccezione è fondata.

Il ricorso non risulta essere stato presentato agli ufficiali giudiziari prima del 15 giugno, data in cui la notificazione è stata effettivamente eseguita. Nè il ricorrente specifica nel ricorso da quali documenti si dovrebbe desumere che il ricorso è stato presentato agli ufficiali giudiziari entro il 14 giugno 2010.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Il 14 novembre 2011 il ricorrente ha depositato D.M. Giustizia 9 settembre 2010, che – dato atto che il 14 giugno 2010 l’ufficio U.N.E.P. della Corte di appello di Milano non è stato in grado di funzionare per sciopero del pubblico impiego – ha prorogato i termini che sarebbero venuti a scadere in quel giorno.

Il difensore del ricorrente è comparso in Camera di consiglio e, fatto presente che il termine per la notificazione del ricorso veniva per l’appunto a scadere il 14 giugno 2010, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il documento contenente la proroga del termine per la notificazione del ricorso è inammissibile perchè non risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..

Va premesso che il decreto ministeriale attestante il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio costituisce un atto amministrativo meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, atto che è privo di valore normativo ed è perciò sottratto all’operatività del principio iura novit curia.

Ne consegue che la parte interessata ad invocarne l’autorità ha l’onere di produrlo in giudizio nel rispetto delle norme che regolano la produzione dei documenti (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 5, 26 gennaio 2004 n. 1287; Cass. civ. Sez. 1, 14 luglio 2006 n. 15976;

Cass. civ. Sez. 5, 31 marzo 2008 n. 8205; Cass. civ. Sez. 5, 15 luglio 2009 n. 16436, che ne hanno ritenuto inammissibile la produzione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, con riferimento a casi in cui il documento avrebbe potuto essere prodotto in sede di merito).

Qualora il provvedimento di proroga riguardi gli atti del giudizio di cassazione, ed in particolare il termine per la notificazione del ricorso, come nel caso in esame, esso può essere ovviamente prodotto in sede di legittimità, ma la produzione è soggetta alle regole che valgono per i documenti la cui produzione è ammissibile in questa sede, ed in particolare alla norma dell’art. 372 cod. proc. civ., che impone di notificare ai controinteressati l’elenco dei documenti prodotti.

Non avendovi il ricorrente provveduto, pur avendone avuta la possibilità, deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità del documento, quindi la tardività della notificazione del ricorso.

Considerate la peculiare situazione e la natura della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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