Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26782 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 23/10/2018), n.26782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3199-2015 proposto da:

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, e BCC GESTIONE

CREDITI SOCIETA’ FINANZIARIA GESTIONE CREDITI SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO n.3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C

FRACASSINI n. 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ORSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARDELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1347/2011 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18.2.2008 Banca Agrileasing S.p.a., assumendo di essere proprietaria di un fabbricato sito in Ancona, via Grandi n. 36, conveniva in giudizio innanzi il locale Tribunale P.O. per sentirlo condannare al rilascio dell’appartamento da lui occupato, sito al primo piano dello stabile.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed eccependo di aver acquistato la proprietà del bene per usucapione, a fronte del possesso pacifico e indisturbato esercitato sullo stesso sin dal 1987, e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione.

Con sentenza n. 1347/2011 il Tribunale respingeva la domanda principale accogliendo la riconvenzionale.

Con atto del 20.12.2012 ICCREA Bancaimpresa (già Banca Agrileasing) S.p.a. e Beni Stabili Gestioni S.p.a. impugnavano detta decisione e la Corte di Appello di Ancona, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. del 25.11.2015, dichiarava inammissibile il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado, n. 1347/2011, Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.a. e B.C.C. Gestione Crediti Società Finanziaria Gestione Crediti S.p.a., affidandosi ad un unico motivo e premettendo – quanto alla legittimazione ad impugnare – che con atto del 22.1.2014 ICCREA Bancaimpresa S.p.a. ha stipulato con BCC Gestione Crediti Spa un contratto per la gestione dei crediti in sofferenza; che con atto in pari data la prima società ha conferito mandato a favore della seconda; che con precedente atto del 22.12.2008 l’immobile per cui è causa era stato apportato da Banca Agrileasing (oggi ICCREA Bancaimpresa) S.p.a. a Beni Stabili Gestioni S.p.a., non in proprio ma per conto di un fondo immobiliare chiuso; ed infine che con atto di fusione del 19.12.2014 Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.a. ha incorporato Beni Stabili Gestioni S.p.a. Resiste con controricorso P.O.. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, Investire Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.a. e B.C.C. Gestione Crediti Società Finanziaria Gestione Crediti S.p.a. lamentano la violazione degli artt. 1140,1158,2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione del P. in data 30.6.2003, con la quale egli richiedeva l’intervento della banca per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, in quanto proprietaria del bene immobile da lui occupato, non fosse ostativa rispetto alla configurabilità del possesso valido ad usucapionem, poichè con detto atto il controricorrente aveva riconosciuto di non essere proprietario del bene di cui è causa.

La doglianza è inammissibile. Ed invero dalla ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c. della Corte d’appello emerge (cfr. pag. 2, in principio) che “L’argomento, speso in primo grado dall’appellante, secondo cui la dichiarazione in esame costituirebbe riconoscimento del diritto di proprietà è stato confutato dal primo giudicante con motivazione non fatta oggetto di censura”. Tale statuizione non risulta attinta specificamente dal motivo di ricorso, che riproduce la censura proposta in prime cure, ma non utilmente riprodotta in seconda istanza, senza contestare quanto affermato dalla Corte territoriale sul punto.

Inoltre, dall’esame dei motivi di appello emerge che Iccrea Bancaimpresa aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona da un lato deducendo l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai figli del P. e dall’altro affrontando la dichiarazione del 30.6.2003 solo con riguardo alla collocazione temporale del momento iniziale del possesso e come argomento a confutazione della decisività della prova orale (cfr. pagg. 6 e s. dell’atto di appello).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, si ravvisano le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in seguito a riconvocazione, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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