Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26782 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14831/2010 proposto da:

Q.D. (OMISSIS), G.P.

(OMISSIS), QU.DA.GI.LU.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 18, presso lo studio dell’avvocato VITO CALABRESE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CRINO’ Filippo giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FIUMARA Piero Luigi giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorente –

avverso la sentenza n. 82/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’1/02/2010, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Da. e Q.D. e G.P., nella qualità di eredi di Q.G., propongono un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina n. 375/2010, che ha condannato il loro dante causa – contumace nel giudizio di appello – a pagare a C.S. Euro 2.138,54, a compenso di lavori edili.

2.- Assumono i ricorrenti che il processo di appello promosso dal C., soccombente in primo grado – avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, poichè l’appellato è deceduto il 19 ottobre 2007, dopo la notificazione dell’atto di appello, avvenuta il 19 maggio 2007, ma prima dello scadere del termine per la costituzione dell’appellato, termine che dovrebbe essere individuato nel 30 ottobre 2007, essendo stata fissata la prima udienza per il 20 novembre 2007. Denunciano pertanto la violazione degli artt. 299 e 161 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3.- Resiste il C. con controricorso.

4.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio i documenti sui quali il ricorso si fonda, e che sono essenziali al fine di valutarne la fondatezza, cioè l’atto di citazione in appello recante la data della prima udienza fissata dall’appellante, nonchè copia dell’eventuale decreto di trasferimento dell’udienza medesima.

I ricorrenti dichiarano solo di voler produrre il fascicolo relativo ai precedenti gradi di giudizio, ma non specificano se siano ivi contenuti i documenti sopra indicati, come tali documenti siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria dei ricorrenti non valgono a disattendere.

La circostanza che essi, essendo rimasti contumaci, non potevano farsi rilasciare alcun atto o documento relativo al processo, per effetto del principio di cui all’art. 76 cod. proc. civ., e pertanto non erano in grado di produrlo in questa sede, non costituisce scusante per il mancato rispetto dell’art. 366 cod proc. civ., n. 6.

La contumacia è frutto di una loro scelta e dei relativi effetti essi sono tenuti a rispondere. Anche a non voler considerare che, dal momento in cui hanno conferito la delega al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, essi avrebbero potuto esercitare il diritto di accedere a tutti gli atti del processo e di farsene rilasciare copia.

Va soggiunto che gli adempimenti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., gravano sul ricorrente, sicchè è irrilevante la circostanza che i documenti su cui il ricorso si fonda siano in ipotesi prodotti dal resistente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorar; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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