Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26781 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 25/11/2020), n.26781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Costruzioni Navali Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Tramontano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via

Giorgio Baglivi n. 3, giusta procura speciale notarile;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 57/28/12, depositata il 2 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Costruzioni Navali Spa impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, rettificata la dichiarazione annuale Iva per gli anni 2004 e 2005, recuperava l’imposta non versata, ed irrogava le conseguenti sanzioni, per operazioni ritenute dal contribuente non imponibili D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 bis, ma che tali non erano perchè riferite a lavori e prestazioni relative ad imbarcazioni adibite esclusivamente a navigazione sul fiume Po e non in alto mare.

La società deduceva, in particolare, l’illegittimità degli avvisi per inesistenza della notifica ed omessa indicazione delle indicazioni di cui al L. n. 212 del 2000, art. 7, e l’infondatezza della pretesa.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Pavia. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente resiste con controricorso e chiede altresì la cassazione della sentenza d’appello sulla compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 8 bis, della L. n. 16 del 2000, dell’art. 15 dir. n. 388/77/CEE, par. 4 e 5, per aver la CTR ritenuto la navigazione sul fiume Po, per il “carattere internazionale” ad esso attribuito, fosse equiparabile a quella in alto mare, da cui il riconoscimento del regime di esenzione.

2. Va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità del motivo e del ricorso, secondo cui la doglianza mira ad una nuova ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e, dunque, a una rivalutazione dell’apprezzamento del giudice di merito.

La ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, difatti, non è oggetto di discussione da parte dell’Agenzia che lamenta, con specifica censura della decisione, solo l’errata ricollocazione dei fatti (la navigazione sul fiume Po) in una fattispecie giuridica non pertinente (l’art. 8 bis) e le errate conseguenze che il giudice d’appello ne ha tratto.

In altri termini, non viene in questione una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, ma una errata sussunzione della fattispecie in una qualificazione giuridica che non le si addice perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla.

3. Il motivo oltre che ammissibile è fondato.

3.1. Occorre prendere le mosse, invero, dall’art. 15 dir. n. 388/77/CEE, par. 4, lett. a), che, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva “Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: (…)

4. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:

a) adibite alla navigazione d’alto mareò e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca;”.

3.2. Nell’ordinamento nazionale tale disposizione è stata attuata con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis, che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, non conteneva la specifica locuzione “alto mare”.

Tale omessa precisazione non appare tuttavia significativa.

3.3. La questione, infatti, è stata oggetto di ripetuti e chiari interventi della Corte di giustizia.

Nella sentenza 14 settembre 2006, in cause riunite C-181/04, C182/04 e C-183/04, Elmeka, in particolare, la CGUE ha affermato, e in termini univoci, che “L’applicazione del criterio della navigazione d’alto mare non consente l’esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo” (par. 14); inoltre, “l’interpretazione secondo cui l’art. 15 sesta Dir., n. 4, lett. a), si applica alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare, corrisponde alla giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale le esenzioni dall’IVA devono essere interpretate in maniera restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sulla cifra d’affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo” (par. 15).

Gli stessi principi sono stati ribaditi in più occasioni dalla Corte di Giustizia, tra cui, da ultimo, dalla sentenza 20 giugno 2019, in C291/18, Grup Servicii Petroliere, con riguardo al regime di cui all’art. 148 Dir. n. 2006/112/CE, lett. a), che ha abrogato e sostituito il citato art. 15 Dir. del 1977 (da cui la piena continuità della disciplina unionale esclusa ogni ipotesi – prospettata in controricorso – di vacatio legis), che ha specificamente sottolineato la necessità, per il riconoscimento dell’esenzione, che la navigazione sia effettuata in “alto mare”, per la cui nozione, non controversa, la Corte si è limitata a rinviare al diritto internazionale del mare.

Sul punto, per quanto rileva, è sufficiente rammentare che la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (entrata in vigore nel 1994), identifica tale ambito con quello che “si estende oltre il mare territoriale” (oltre alle acque sovrastanti la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva).

3.4. Ne deriva che la CTR, nell’equiparare la navigazione sul fiume Po a quella in alto mare, ha errato, restando privo di ogni rilievo, al fine del riconoscimento della non imponibilità, l’importanza internazionale del corso d’acqua.

4. Se tale è l’univoca portata della disposizione unionale, deve poi essere escluso – contrariamente a quanto mira a sollecitare il controricorrente – che la sentenza della Corte di Giustizia, che ha interpretato l’art. 15 Dir. n. 77/388/CEE, par. 4, lett. a), avesse valenza innovativa, sì da essere rilevante solo per il futuro.

La stessa decisione, invero, in alcun modo porta a valutare come plausibile un simile esito, e, anzi, è esplicitamente orientata in senso opposto ad una tale conclusione, ossia per una statuizione di piena, immediata ed originaria efficacia quanto all’ambito di applicazione della norma, salvo il riconoscimento del legittimo affidamento.

La Corte, infatti, nel precisare che “le autorità nazionali sono perciò tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento degli operatori economici.”, ha sottolineato che in una simile evenienza “occorre, in primo luogo, verificare se gli atti dell’autorità amministrativa abbiano ingenerato fondate aspettative in capo ad un operatore economico prudente ed accorto” e, quindi, “se la risposta a tale quesito dà esito positivo, occorre, in secondo luogo, accertare la legittimità di tali aspettative.” (sentenza Elmeka cit. par. 31 e 32).

Si tratta di profilo successivo ed ulteriore rispetto all’imposizione e, anzi, proprio la sua astratta configurabilità fonda la doverosità ed attualità dell’interpretazione ed applicazione, conforme al diritto unionale, della disciplina interna o la sua eventuale disapplicazione, con ripresa dell’esenzione indebitamente fruita.

4.1. Esclusa, dunque, ogni valenza innovativa alla decisione della Corte di Giustizia, va sottolineato che le ulteriori argomentazioni contenute nel controricorso in punto di legittimo affidamento e di obbiettiva incertezza normativa risultano dedotte per la prima volta solo in sede di legittimità, nulla risultando nè dalla sentenza della CTR, nè dallo stesso ricorso avuto riguardo alle pregresse ragioni di censura, da cui l’irrilevanza delle stesse.

5. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Attesa la novità della questione e la particolarità della vicenda, anteriore all’intervento della Corte di Giustizia, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio.

La domanda, formulata in controricorso avverso la statuizione di merito di compensazione delle spese, astrattamente qualificabile come ricorso incidentale, resta assorbita.

PQM

La Corte in accoglimento del ricorso, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente Costruzioni Navali Spa. Compensa integralmente le spese per ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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