Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26781 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27847/2010 proposto da:

D.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MONTESANTO Costantino, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 386/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

2.2.2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 19 settembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- D.G.A. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 654/2010, depositata il 29 marzo 2010, con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato prescritto il diritto della ricorrente di proporre domanda di risarcimento dei danni contro la s.p.a. INA Assitalia, per violazione delle norme a tutela della concorrenza.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Con il primo e il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia negato efficacia alla lettera raccomandata 6-11 giugno 2005, con cui essa ha interrotto il termine di prescrizione, sebbene siano state prodotte in giudizio fotocopie delle ricevute di spedizione e di ritorno della raccomandata, recanti il numero ad essa attribuito dall’ufficio postale, e sebbene la convenuta INA Assitalia non abbia mai contestato di avere ricevuto la suddetta raccomandata.

Con il terzo motivo ripropone le stesse censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’attestazione della spedizione e ricezione della raccomandata da parte dell’ufficio postale è sufficiente a giustificare la presunzione che la missiva sia giunta a destinazione, anche agli effetti della prescrizione, e che grava sul destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva la missiva indicata dal mittente, ma altro messaggio (Cass. civ. 7 aprile 2009 n. 8401).

3.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, a causa della mancata produzione, unitamente al ricorso, della copia del documento interruttivo e delle relative ricevute, di spedizione e di ritorno, e – qualora tali documenti siano contenuti nel fascicolo relativo ai gradi di merito – a causa della mancata indicazione del modo in cui essi sono contrassegnati, sì da poter essere reperiti fra gli atti e documenti di causa.

Tali requisiti sono prescritti a pena di inammissibilità del ricorso, trattandosi dei documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Il ricorso si fonda sulla lettera raccomandata che la ricorrente assume avere interrotto la prescrizione. La decisione del ricorso richiede l’esame della lettera, che pertanto deve essere prodotta ed il ricorrente deve indicare come il documento sia reperibile fra gli atti e documenti di causa, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

Tali indicazioni non figurano nel ricorso.

Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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