Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26780 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16136-2010 proposto da

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Lombardini,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Rosalba Grasso

in Roma, via Mazzini 113;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A., (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Pordenone, depositato il 26 marzo

2010 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1584/2009;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 6 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Renato Bernabai;

udito l’avv. Oronzo D’Agostino per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. impugna il decreto del Tribunale di Pordenone depositato il 26 marzo 2010, che accolse l’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a., in relazione ad un credito di 150 mila Euro, nascente da una fideiussione rilasciata in favore di Mediocredito s.p.a. nell’interesse della società poi fallita.

Secondo il tribunale l’eccezione di mancanza di data certa dell’atto aggiuntivo, che prorogava la durata della fideiussione, non era stata riproposta dalla curatela rimasta contumace nella fase di opposizione e, quindi, non poteva essere rilevata d’ufficio; in ogni caso, la certezza della data del detto documento poteva trarsi da quella ivi apposta, al momento della sua ricezione, da parte del terzo Mediocredito s.p.a.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l’eccezione di mancanza di data certa, in quanto in senso stretto, dovesse essere riproposta dalla curatela fallimentare in sede di opposizione allo stato passivo.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 2, nonchè ulteriore vizio di motivazione, avendo il giudice d merito ritenuto che la fideiussione sia una scrittura privata non destinata a persona determinata e, quindi, la cui data certa possa dimostrarsi con qualsiasi mezzo di prova.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, poichè il giudice ha considerato raggiunta la prova della data dell’atto aggiuntivo solamente sulla base della stampigliatura apposta dal terzo garantito Mediocredito s.p.a., soggetto privato privo di poteri certificativi.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale omesso di indicare le ragioni che consentivano di ritenere come certa la data apposta sull’atto aggiuntivo da un soggetto privato.

2. – Il primo motivo è fondato.

Secondo l’arresto delle sezioni unite di questa Corte, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213).

Dunque, ha errato il tribunale nel ricondurre l’eccezione in esame tra quelle in senso stretto e, di conseguenza, nel ritenere che la mancata proposizione di siffatta eccezione da parte del curatore fallimentare, fosse di ostacolo all’esame della stessa, dovendo invece il giudice vagliare d’ufficio l’esistenza o meno di un fatto impeditivo – già compiutamente allegato dal curatore in sede di verifica dello stato passivo – alla partecipazione al concorso del creditore.

3.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono tutti parimenti fondati.

Va anzitutto ribadito che il negozio fideiussorio, sebbene possa avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace con la sottoscrizione da parte del solo fideiussore, non è configurabile come una dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione (art. 1989 c.c.), ma sorge invece in favore del soggetto garantito con la necessaria indicazione dell’obbligazione, anche se condizionale o futura (art. 1938 c.c.), che ne rende sempre determinato il destinatario; ne deriva che non è certamente applicabile alla fideiussione l’art. 2704 c.c., comma 2 il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata possa essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Deve invece trovare applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1 che consente nei confronti dei terzi la prova della data della scrittura privata – che non sia stata autenticata, nè registrata, nè riprodotta in atti pubblici – dal giorno in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l’ha sottoscritta, ovvero un altro fatto che stabilisca “in modo egualmente certo” l’anteriorità della formazione del documento.

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. l ottobre 1999, n. 10873; Cass. 23 aprile 2003, n. 6472; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).Siffatto orientamento, tuttavia, non può essere senz’altro esteso a qualunque timbro datario che sia stato apposto sul plico consegnato dal mittente, quando il personale addetto alla ricezione è alle dipendenze di un soggetto privato e non possa dirsi dotato di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione degli atti pervenuti.

Ha allora errato il tribunale nel ritenere che l’atto aggiuntivo della fideiussione fosse munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, soltanto perchè sul documento risultava la stampigliatura della data di ricezione dell’atto da parte del terzo garantito Mediocredito s.p.a., senza neppure motivare in ordine agli eventuali poteri certificativi del personale addetto alla ricezione degli atti, ovvero sulle eventuali altre ragioni che consentivano di ritenere “egualmente certa” la data di formazione del documento.

4.- In definitiva in accoglimento integrale del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio al tribunale di Pordenone, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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