Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26780 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24708/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Remi n.

26, presso lo studio dell’avvocato Triola Claudio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cozzolino Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D. e Pubblico Ministero presso la Procura Generale di

Napoli;

– intimati –

contro

Ch.Fr. e Ch.Cl., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Avallone Flora, giusta procure

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti incidentali –

contro

G.C., nella qualità di tutore dei minori

Ch.Sa., Ch.El. e B.T., elettivamente domiciliata in

Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell’avvocato Carrano

Concetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Gentili Concetta,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente G.C., l’avv. Gentili

Concetta, che si è riportata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, con sentenza del 9 luglio 2018 ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni della stessa città del 14 dicembre 2017, la quale ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Ch.Ma. ((OMISSIS)), Sa. ((OMISSIS)), El. ((OMISSIS)) e T. ((OMISSIS)), i primi due essendo figli di Ch.Fr. e gli altri due figli di B.D., tutti figli di C.A..

La Corte territoriale, dopo avere ripercorso le vicende del nucleo familiare sulla base delle relazioni dei servizi sociali e della casa-famiglia, oltre che del c.t.u., ha confermato il giudizio di sussistenza dello stato di abbandono dei minori, reputando accertate gravi carenze del comportamento di ciascuno degli adulti interessati (madre, padri dei diversi minori, zia), le loro patologie conclamate, l’insussistenza di qualsiasi capacità genitoriale e di accudimento; ha aggiunto che la madre ed il padre non avevano effettuato nessuno dei percorsi per essi previsti e che non sussisteva alcuna relazione significativa tra la zia ( Ch.Cl.) ed i nipoti, onde l’affidamento a quest’ultima e la conservazione delle relazioni familiari con i propri genitori si risolverebbero in un salto nel buio e fonte di pregiudizio per i minori.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.A., in via principale, e Ch.Fr. e Cl., in via incidentale; ha presentato controricorso l’avvocato G.C., tutore provvisorio dei minori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente C.A. deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 112 c.p.c.”, perchè la Corte territoriale non aveva considerato che si era inserita nel mondo del lavoro in qualità di badante e che in udienza era stato depositato il contratto di locazione, stipulato a marzo 2018; che la c.t.u. era inattendibile ed era comunque provato che lei non faceva uso di sostanze stupefacenti, avendo al riguardo il giudice di primo grado affermato fatti inveritieri, sicchè non risultava affatto provata l’irrecuperabilità delle proprie capacità genitoriali in tempi ragionevoli.

Il secondo motivo censura la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, art. 3 Conv. New York sui diritto del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo e della Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto l’adozione è una extrema ratio e l’attività istruttoria aveva dimostrato l’idoneità della madre ad accudire i minori, non avendo la Corte del merito valutato adeguatamente le risultanze probatorie.

Ch.Fr. e Cl. hanno proposto ricorso incidentale, deducendo: con il primo motivo, violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12,15, art. 2 Cost. e omessa motivazione, per avere erroneamente ravvisato lo “stato di abbandono” dei minori e omesso di valutare la mancata attuazione degli interventi di sostegno in favore del nucleo familiare e la disponibilità della zia materna a prendersi cura dei minori; con il secondo, violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere acriticamente aderito alle risultanze della c.t.u. e omesso di valutare la disponibilità della zia all’affidamento dei minori e il comportamento adeguato e amorevole di Ch.Fr. verso i figli e la sua volontà di prendersene cura; con il terzo, violazione art. 8 della Cedu, per avere dichiarato lo stato di adottabilità senza verificare l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli dei genitori per la crescita sana ed equilibrata dei figli.

Entrambi i ricorsi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Essi confondono i vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione, si rivolgono in parte contro la sentenza di primo grado e, soprattutto, mirano a sollecitare la revisione di un giudizio di fatto che è riservato ai giudici di merito.

La Corte ha ripercorso la vicenda dei minori, confermando il giudizio relativo al loro stato di abbandono, da ultimo espresso dalle relazioni della casa famiglia e dei servizi sociali, nelle quali si evidenzia che, nonostante il tempo trascorso e le attività plurime di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare, i genitori hanno dimostrato totale incapacità a prendersene cura, anche per le necessità minime dell’esistenza, e non offrono garanzie minime ai fini di una positiva prognosi di sviluppo della capacità genitoriale, in tempi compatibili con le pressanti esigenze di stabilità effettiva dei minori.

Il fine di evitare ulteriori danni ai minori – i quali già hanno subito pregiudizi alla crescita emotiva, affettiva e relazionale, persistendo in questa situazione di instabilità e carenza affettiva – non consente sperimentazioni ulteriori, essendo alto il rischio di seri pericoli per il loro sviluppo psicofisico.

Con riguardo alla disponibilità all’affidamento dei minori ( Ma. e Sa.) manifestata dalla zia paterna, la Corte ha argomentato in ordine alla sua sostanziale estraneità alla loro vita, non avendo con essi alcun rapporto significativo ed essendo inadeguata sul piano emotivo ed affettivo.

In definitiva, la Corte del merito ha dato conto nella motivazione delle numerose indagini di merito espletate, nonchè del percorso di tentato recupero della capacità genitoriale, avendo proceduto alla rigorosa valutazione della impossibilità dei genitori, non transitoria, di prestare assistenza materiale e morale ai figli, per fattori causali non riconducibili a forza maggiore.

La rescissione dei legami familiari costituisce un rimedio estremo ma nella specie reputato necessario nel loro interesse esclusivo.

Le censure proposte sono indeterminate e astratte, risolvendosi nell’apodittica affermazione secondo la quale non sarebbe affatto emersa l’incapacità irreversibile dei parenti a prendersi cura dei minori, tuttavia completamente smentita dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata.

L’asserita divergenza tra la decisione e le circostanze fattuali dedotte esula sia dalla violazione di legge denunciata, sia dall’ambito di applicazione del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, essendo del tutto estraneo al sindacato di legittimità il riesame delle prove e delle valutazioni di merito compiute dalla Corte d’appello, alla quale (come al giudice di primo grado) compete l’individuazione, nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono e di fare luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nell’interesse esclusivo dei minori.

I ricorsi sono quindi rigettati. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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