Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26780 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27800/2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILLA 2/A, presso lo studio dell’avvocato LO POLITO

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASCALE Vincenzo giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAULUCCI DE’ CALBOLI 44, presso lo STUDIO VIGLIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA Domenico Antonio giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

2/12/09, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 19 settembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – P.G. propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 392/2009, depositata il 10 dicembre 2009, con cui la Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza emessa dal Tribunale, ha respinto la domanda da lui proposta contro D.L. L., per ottenere la restituzione di un mutuo di L. 12 milioni, erogato nel giugno 1990.

Resiste il D.L. con controricorso.

2.- La Corte di appello ha ritenuto che l’assegno prodotto in giudizio dall’attore (solo in grado di appello, poichè in precedenza era stato sequestrato dalla Procura, nel corso di un procedimento penale) non sia decisivo e non valga a fornire la prova della fondatezza della domanda attrice.

3.- Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente deciso, perchè l’assegno è stato incassato; perchè il convenuto non si è presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli; perchè il D.L. non avrebbe contestato il fatto che il denaro gli era stato fornito a titolo di prestito; perchè la Corte di merito avrebbe erroneamente negato l’ammissione delle prove dedotte, ed altre doglianze attinenti al merito della controversia.

4.- Le censure sono inammissibili.

In primo luogo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, poichè non mettono in evidenza illogicità od incongruenze interne all’iter logico mediante il quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione, ma contestano esclusivamente il merito delle scelte decisionali: sia in ordine all’ammissibilità e rilevanza degli elementi di prova, sia in ordine alla fondatezza della domanda.

Trattasi di censure inammissibili in sede di legittimità.

In secondo luogo il ricorso difetta di autosufficienza.

Il ricorrente non richiama i capitoli di prova che sarebbero stati ingiustificatamente non ammessi, nè dichiara di avere allegato al ricorso la copia dell’assegno su cui il ricorso si fonda; nè precisa se il documento sia o meno contenuto nei fascicoli relativi ai gradi di merito e come sia contrassegnato, quindi come sia reperibile, fra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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