Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2678 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2678 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

petenza d’Ufficio

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte d’appello di Perugia nel giudizio pendente
tra:
CARDANO Maurizio, non costituito in questa sede;
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

non costituito in questa sede;

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 4 giugno 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Napoli, Cardano Maurizio proponeva domanda di
equa ;riparazione per la irragionevole durata di un giudizio

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Data pubblicazione: 06/02/2014

introdotto dinnanzi al TAR della Campania, definito in primo grado con sentenza del 20 febbraio 2003, e pendente in
appello;
che l’adita Corte d’appello dichiarava la propria in-

Corte d’appello di Perugia;
che Cardano Maurizio riassumeva quindi la causa e la
Corte d’appello di Perugia, con ordinanza depositata il 21
marzo 2013, sollevava conflitto di competenza d’ufficio,
ritenendosi incompetente a decidere su domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo iniziato
dinnanzi al TAR della Campania, indicando come competente
la Corte d’appello di Roma;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
[(…) Si ritiene che l’istanza di regolamento debba essere
risolta dichiarando la competenza della Corte d’appello di
Roma.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato
che “in tema di equa riparazione per violazione del termine
di

ragionevole

durata

del

processo,

ai

fini

competenza territoriale, ritenendo che fosse competente la

dell’individuazione del giudice territorialmente competente
in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89,

giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale
ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in
cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla
Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il
termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e
vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico,
quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il
giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).
Orbene, posto che il giudizio presupposto è iniziato dinnanzi al TAR della Campania, la competenza a conoscere della domanda di equa riparazione relativamente a quel giudizio spetta, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., alla
Corte d’appello di Roma»;
che il Collegio condivide la proposta del consigliere
relatore, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il

che, dunque, l’istanza di regolamento va accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte d’appello di
Roma, e dovendosi quindi cassare l’ordinanza della Corte
d’appello di Napoli in data 4 giugno 2010, che detta compe-

che la causa dovrà essere quindi riassunta dinnanzi alla Corte d’appello di Roma entro il termine di legge;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza; dichiara la competenza
della Corte d’appello di Roma, dinnanzi alla quale rimette
le parti previa riassunzione nei termini di legge; cassa
l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli in data 4 giugno 2010.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

tenza ha negato;

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