Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2678 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2678 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14476-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;
– ricorrente contro

FANCELLU FRANCESCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 301/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il
28/11/2014;

Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

Rilevato che:
la Corte d’Appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari, con

sentenza resa dal Tribunale di Sassari, ha riconosciuto il diritto di
Francesco Fancellu ai benefici contributivi previsti ex art. 13 1. n.
257/1992 per l’esposizione all’amianto subita durante l’attività
lavorativa svolta, e per l’effetto ha condannato l’Inps alla riliquidazione
della pensione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
del 26/10/2011;
la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della
domanda sollevata dall’Inps rilevando che, nel corso del giudizio
introdotto con ricorso del 13/9/2010, era stata presentata domanda
amministrativa in data 26/10/2011 e tale domanda, riguardando una
condizione dell’azione verificatasi nel corso del giudizio ex art. 442
cod.proc.civ., impediva la pronuncia di inammissibilità;
conseguentemente, ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza
sollevata dallo stesso Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 47 d.p.r.
639/1970 non essendo maturato il triennio;
contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando
due motivi; il lavoratore non svolge attività difensiva, nonostante la
regolarità della notificazione del ricorso;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;
il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
Ric. 2015 n. 14476 sez. ML – ud. 19-12-2017
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sentenza depositata in data 28/11/2014, in parziale riforma della

Rilevato che:
con il primo motivo di ricorso l’Inps lamenta, in sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di dibattito tra le parti e costituito dal fatto che prima della
domanda del 26/10/2011, e precisamente il 28/1/2003, il lavoratore

tale domanda era stata rigettata con provvedimento (tardivo) del
18/1/2006 in sede amministrativa; alla data del deposito del ricorso
giudiziario era pertanto decorso il triennio previsto a pena di
decadenza dalla norma indicata;
su tale questione, ritualmente sollevata tanto nella memoria difensiva
di primo grado quanto nella memoria di costituzione in appello debitamente trascritte nella parte che qui interessa-, il giudice
dell’appello aveva omesso di pronunciarsi così incorrendo nella
violazione denunciata;
in via subordinata, con il secondo motivo di ricorso, l’Inps denuncia la
violazione degli arti. 7 e 8 L. 11/8/1973, n. 533 e 443 cod.proc.civ.,
assumendo che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto
validamente proposta una domanda amministrativa sopravvenuta in
corso di causa;
ragioni di speditezza inducono ad esaminare con priorità il secondo
motivo di ricorso il quale è manifestamente fondato;
premesso che il ricorso risponde ai requisiti di specificità e
autosufficienza, risultando osservati gli oneri imposti dagli artt. 366,
comma 2°, n. 6, e 369, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., attraverso la
trascrizione letterale della eccezione relativa alla mancata presentazione
della domanda amministrativa, proposta nella memoria difensiva di
primo grado e riproposta nella memoria di costituzione in appello,
nonché il deposito dei relativi atti unitamente al ricorso per cassazione,
Ric. 2015 n. 14476 sez. ML – ud. 19-12-2017
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aveva presentato altra domanda diretta ad ottenere i medesimi benefici;

e rilevandosi altresì che, in ogni caso, l’eccezione di improponibilità è
rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, – costituisce giurisprudenza
consolidata di questa Corte (da ultimo, Cass. 11/9/2017, n. 21054).
che in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva
presentazione della domanda amministrativa all’istituto competente

omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ( cfr. da
ultimo Cass. n 5453/2017);
esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L n 533/1973 art 7, cui è
sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa
definizione di determinate controversie” (Cass. Sez. Un., 5 agosto
1994, n. 7269), che impone alla parte privata di compulsare ante causam
l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento
amministrativo che lasci all’amministrazione uno spatitan deliberandi
necessario per delibare la domanda;
la tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in
relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 cod.proc.civ. è, del
resto, assolutamente prevalente (cfr.

ex multis da ultimo Cass. n

5453/2017);
in conformità al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in
base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale
di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da
soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di
improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a
erogare la prestazione;
va altresì rilevato che la domanda giudiziale doveva essere presentata
all’I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio
previdenziale in parola, non potendosi fondatamente sostenere una

Ric. 2015 n. 14476 sez. ML – ud. 19-12-2017

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costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui

sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata
all’I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra;
si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte
con la quale, a partire dalla sentenza n 8859/2001, si è affermato che
nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere l’accertamento

lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della
disposizione di cui alla L. n. 257/1992, art. 13, comma 8, nel testo
modificato dal D.L. n. 169/1993, art. 1 ,comma 1, e dalla relativa legge
di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di
legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo
al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta
domanda;
la mancanza di domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente
ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. n
16592/2014);
in conclusione, il ricorso dell’I.N.P.S. deve essere accolto e la sentenza
impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, ex art 384 cod.proc.civ., comma 2, la causa può essere decisa nel
merito con la declaratoria di improponibilità;
in ragione del consolidarsi dell’orientamento qui seguito solo
successivamente all’introduzione del giudizio, le spese dell’intero
giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda. Compensa tra
le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2017
Il Presidente estensore

o

Ric. 2015 n. 14476 sez. ML – ud. 19-12-2017
-5-

e-C,C,CzQ

giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo

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