Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2678 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. un., 04/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARSALA FANARA GIUSEPPE, CADELO

ENRICO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 2235/2003 del Tribunale di Palermo depositata il

21/10/2003 e la n. 500/2006 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di

PALERMO depositata il 02/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Enrico CADELO, Diego GIORDANO dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’A.G.O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C.G. propone ricorso per conflitto negativo di giurisdizione in relazione alle sentenze del Tribunale di Palermo e del TAR Sicilia che hanno declinato la giurisdizione tanto del giudice ordinario quanto di quello amministrativo rispetto alla domanda, originariamente proposta con atto di citazione notificato il 20-21/4/2000, di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, in conseguenza della occupazione di particelle di un fondo di sua proprietà a seguito di decreti di occupazione di urgenza del giugno e luglio 1989, seguiti nel quinquennio dalla realizzazione dell’opera pubblica ma non dal decreto di espropriazione.

Resiste con controricorso la Presidenza della Regione siciliana, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario, mentre il Comune di Palermo non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La questione va risolta in base al principio affermato da SS.UU..

14794/07, secondo cui, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi- interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con l’art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, non già perchè la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sè idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l’occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perchè ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia (l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni.

2.- Poichè risulta che la prima domanda, innanzi al Tribunale di Palermo, è stata introdotta il 20 aprile 2000, e dunque prima del 10 agosto 2000, ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario.

3.- Atteso l’oggetto del giudizio e la posizione processuale della convenuta, appare equo compensare le spese nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti del Comune di Palermo, non costituitosi.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese tra il ricorrente e la Presidenza della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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