Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2678 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.01/02/2017),  n. 2678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17667-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELIA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

KOLOMIETS TATIANA ALEKSANDROVNA, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

MARINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato DAVIDE AMBRASSA in virtù di mandato speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2014 del TRIBUNALI di CUNEO, emessa il

29/04/2014 e depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA

ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza emessa in data 29.4.2014, il Tribunale di Cuneo dichiarava l’insussistenza in capo a Kolomiets Tatiana Aleksandrovna dei requisiti per l’iscrizione nella Gestione Speciale Commercianti, avendo accertato che la Immobiluno s.a.s. di T.M. & C., di cui la K. era socia accomandataria, si era limitata a riscuotere i canoni di locazione di quattro immobili di proprietà, senza espletamento di alcuna attività lavorativa in detta società, tanto meno in modo abituale e prevalente;

che avverso tale sentenza – a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., da parte della Corte di appello di Torino – l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha opposto difese la K., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione della L. 613 del 1996, art. 1, della L. n. 1397 del 1960, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss. della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario di una società in accomandita semplice è per ciò stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non provate; che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

che è stato accertato che la società in accomandita semplice di cui la K. era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili, essendo l’attività limitata alla riscossione del canone di locazione degli immobili di cui era proprietaria e pertanto non rileva la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale che l’INPS, in contrasto con i principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio, collega alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la K. si limitava alla locazione degli immobili intestati alla società e alla riscossione dei relativi canoni;

che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, non essendo il contenuto della memoria dell’INPS idoneo ad incidere nel senso di una diversa soluzione della controversia rispetto a quella prospettata;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo in base al principio della soccombenza;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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