Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26779 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15070-2010 proposto da

NON PERFORMING LOANS S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco

Pesenti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

Ombrone 14;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea

Bucci ed Elio Vitale, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Mazzini 6;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il giorno 23

aprile 2010 nel procedimento iscritto al n.r.g. 2729/2008.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 6 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Renato Bernabai;

udito l’avv. Giuseppe Caputi per la ricorrente e l’avv. Domenico

Paternostro per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Non Performing Loans s.p.a., quale cessionaria in blocco dei crediti della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., impugna il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 23 aprile 2009, che respinse l’opposizione della cedente allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., al quale era stata ammessa in chirografo, con esclusione dell’invocato rango ipotecario.

Secondo il tribunale le ipoteche giudiziali ottenute dalla banca in forza di taluni decreto ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, risultavano tutte inopponibili alla massa in quanto iscritte nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della (OMISSIS) s.r.l., successivamente dichiarata fallita.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 67 e 160, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il periodo sospetto, rilevante ai fini dell’eccezione revocatoria, potesse decorrere dall’ammissione della società al concordato preventivo, anche dopo la riforma del concordato preventivo introdotta dal D.L. 15 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2005, n. 80, che riconosce anche il solo stato di crisi quale presupposto per l’ammissione alla procedura concorsuale minore.

2. – Il motivo è infondato.

Com’è noto, nel regime del concordato preventivo introdotto dalla L. del 42, in tema di revocatoria fallimentare il tradizionale principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comportava la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore a quest’ultima.

Secondo l’orientamento di questa Corte, tuttavia, anche nel regime successivo all’efficacia del D.L. n. 35 del 2005, – e prima che con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore codificasse il detto principio nella L. Fall., art. 69 bis, comma 2 – nel caso in cui all’ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi della L. Fall., art. 160, segue la dichiarazione di fallimento L. Fall., ex art. 162, comma 2, per effetto della mancata approvazione dei creditori, trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l’atto terminale del procedimento e non assumendo rilievo l’abbandono – in sede normativa – dell’automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l’iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell’insolvenza e il comune elemento oggettivo.

Pertanto, quando si verifichi “a posteriori” che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l’ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda (Cass. 6 agosto 2010, n. 18437; vedi anche Cass. 13 aprile 2016, n. 7324 e Cass. 28 maggio 2012, n. 8439).

Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte, allora, il giudice di merito ha compiutamente indicato, con una motivazione non censurata dal ricorrente, la pluralità di elementi che concorrevano a ritenere che al momento dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo della (OMISSIS) s.r.l., cui seguì – successivamente alla revoca dell’ammissione – la sua dichiarazione di fallimento, la proponente si trovava già in stato di decozione e non in una fase di mera crisi.

Corretta, dunque, appare la retrodatazione del periodo sospetto alla data di ammissione alla procedura minore della società poi fallita e, conseguentemente, l’accoglimento dell’eccezione di inopponibilità delle ipoteche giudiziali iscritte dalla banca creditrice nei sei mesi precedenti.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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