Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26779 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27316/2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell’avvocato FERRI

Ferdinando, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRAZZANI FERRUCCIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2038/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/04/10, depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 19 settembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n 2038, depositata in data 11 maggio 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da P. C. avverso il decreto ingiuntivo recante condanna dell’opponente a pagare ad C.A. L. 12.880.000, quale corrispettivo di lavori eseguiti all’interno della propria abitazione.

2.- Ha rilevato la Corte di appello che la CTU esperita nel corso del giudizio ha accertato che il compenso per i lavori eseguiti doveva essere determinato in complessive L. 15.000.000, ai valori del 1993 (data dell’esecuzione dei lavori). Ha pertanto confermato il decreto ingiuntivo ed il rigetto dell’opposizione.

Il P. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per il fatto che la Corte di appello ha omesso di rilevare che l’importo di L. 12.880.000, di cui al decreto ingiuntivo opposto, era stato richiesto a titolo di saldo dell’intero valere dei lavori, esposto in fattura per L. 22.000.000, avendo egli già versato L. 10 milioni a titolo di acconto; che pertanto la valutazione del CTU, secondo cui il valore complessivo delle opere doveva essere quantificato in L. 15 milioni, non giustificava la sua condanna al pagamento dell’intero importo di cui al decreto ingiuntivo, ma solo al pagamento della differenza fra L. 15.000.000 e la somma già corrisposta come anticipo.

3.- Il ricorso è inammissibile, poichè prospetta un errore di fatto della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere fatto valere con azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4;

non costituisce valido motivo di ricorso per cassazione.

Del resto neppure risulta, dall’espositiva contenuta nel ricorso, che il P. abbia prospettato la questione qui proposta al giudice di appello, indicando i documenti giustificativi del versamento dell’acconto, sì che l’omesso esame dei documenti medesimi da parte della Corte di appello possa assumere rilievo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Tali documenti, fra l’altro, avrebbero dovuto essere prodotti unitamente al ricorso ed avrebbe dovuto essere indicato il numero con cui sono contrassegnati ed il modo in cui possono essere reperiti fra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

4.- Il secondo motivo – che ancora denuncia vizi di motivazione, per avere la Corte trascurato di prendere in esame i rilievi del consulente di parte – è inammissibile perchè generico e non autosufficiente, in quanto non vengono in alcun modo richiamati i suddetti rilievi del CTP, sì da poterne valutare la rilevanza, nè viene indicato se la consulenza di parte sia stata prodotta ed allegata al presente ricorso e come sia contrassegnata, ai sensi del citato art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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