Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26778 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 25/11/2020), n.26778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15907-2013 proposto da:

BLUE NOTE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO GUIDO ANTONINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

EQUITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 21/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata da Blue Note s.r.l. per l’anno di imposta 2005, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento per omessi versamenti per IVA e IRAP, complessivi Euro 485.850,60. La società, subito il conseguente pignoramento mobiliare in data 22.4.2010 ed assumendo di aver appreso, per la prima volta, dell’esistenza della predetta cartella, a dire dell’Agente della riscossione notificatale il 21.4.2009, propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano in data 30.4.2010. La Commissione, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con Equitalia Esatri s.p.a., accolse il ricorso con sentenza n. 184/01/10, depositata il 7.9.2011, annullando la cartella impugnata in quanto notificata il 21.4.2009 presso il custode dello stabile ove ha sede la società, benchè materialmente mai pervenuta ai suoi uffici. L’Agenzia propose appello avverso detta decisione, accolto dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 21/42/13, depositata il 8.2.2013. Osservò il giudice del gravame che la C.T.P. non aveva pronunciato sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e che detta eccezione era fondata, del tutto valida essendo la notifica della cartella.

Blue Note s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Anche Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Esatri s.p.a.) ha notificato controricorso, benchè Blue Note abbia notificato il proprio ricorso ad Equitalia s.p.a. Peraltro, con ordinanza interlocutoria del 29.5.2019, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando la società ricorrente di comunicare o notificare la rinuncia al ricorso, frattanto pervenuto e già comunicato all’Agenzia delle Entrate, anche alla restante parte costituita. La società ha dunque depositato ulteriore memoria datata 5.3.2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società ricorrente si duole dell’accoglimento, da parte della C.T.R., del motivo d’appello con cui l’Ufficio aveva denunciato l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione. Rileva infatti la società che, nella specie, non può configurarsi alcuna omissione di pronuncia da parte della C.T.P., perchè, decidendo il merito, essa aveva implicitamente rigettato l’eccezione. Non senza dire che, comunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c., non può configurarsi riguardo a questioni processuali, per di più rilevabili d’ufficio.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, sulla questione della validità della notifica s’era formato il giudicato interno, in quanto la relativa statuizione della C.T.P. non era stata impugnata nè dall’Agenzia (il cui appello verteva su altre questioni), nè da Equitalia. Pertanto, la C.T.R. non avrebbe potuto delibare la questione in discorso.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole della decisione della C.T.R. nella parte in cui non è stata rilevata l’invalidità della notifica della cartella, eseguita a mezzo del servizio postale, e senza che sia stata formata la relata di notifica stessa, difettando anche ogni informazione circa l’assenza dei destinatari, come prevista dall’art. 139 c.p.c..

1.4 – Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta la mancata rimessione in termini per l’impugnativa della cartella, su cui la C.T.R. non s’è neanche pronunciata, e ciò essendo incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile.

1.5 – Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e dell’art. 492 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società lamenta la mancata trasmissione, da parte dell’Agenzia, della comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, e quindi della mancata instaurazione del contraddittorio, avendo invece l’Ufficio provveduto ad iscrivere le somme direttamente a ruolo. Blue Note si duole, inoltre, della mancata notifica dell’intimazione di pagamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, da parte dell’Agenzia, che ha proceduto al pignoramento senza prima provvedere all’incombente.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, si denuncia violazione degli artt. 97 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ove il ricorso non dovesse essere accolto, secondo la società, si realizzerebbe una ingiusta duplicazione impositiva, giacchè essa è incorsa in una violazione di un obbligo di natura meramente formale, pur avendo regolarmente assolto il tributo.

2.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso in quanto la società ricorrente, come già in parte anticipato, ha manifestato l’intenzione di rinunciare all’impugnazione già con atto depositato in data 8.7.2014 presso l’Agenzia delle Entrate di Milano.

Questa Corte, rilevata la non conformità del descritto operato rispetto ai dettami dell’art. 391 c.p.c., difettando la notifica dell’atto di rinuncia all’Agente della riscossione, con ordinanza del 29.5.2019 ha però rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente di provvedere all’incombente.

Va tuttavia rilevato che l’atto notificato in data 11.11.2019 da Blue Note s.r.l. – in pretesa ottemperanza di detta ordinanza – al procuratore costituito di Equitalia Nord s.p.a. e presso la sede legale di detta società non può dirsi regolare, noto essendo che il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto l’estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1 luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate. Peraltro, circa le vicende successorie connesse a detta estinzione, questa Corte ha già avuto modo di dubitare della applicabilità in subiecta materia del principio della ultrattività della procura, sancito dalla nota Cass., Sez. Un., n. 15295/2014, nonchè della validità di una vocatio in ius specificamente diretta ad una società del gruppo Equitalia, oramai estinta (si vedano in particolare le ordd. Cass. n. 23689/2019 e n. 30885/2019).

Da quanto precede, deriva che la notifica della rinuncia al ricorso, come effettuata dalla ricorrente nei confronti dell’Agente della riscossione, deve ritenersi irregolare e comunque inidonea al raggiungimento dello scopo.

Nondimeno, la relativa attività processuale è però sintomatica ed inequivoca espressione della sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso, il che ne comporta l’inammissibilità, ex art. 100 c.p.c..

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti; non occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato, giacchè “In tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)” (così, Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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