Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26778 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27117/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

BASTIANELLI Paola, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale allegata in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA Mario

Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARTINI GIOVANNI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 956/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

17/09/09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 19 settembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n 956/2009, depositata il 30 settembre 2009, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Massa, ha ridotto la somma dovuta da P.M. a M.G. in pagamento della fornitura di lavori in ferro battuto, dall’importo di L. 17.262.735 – di cui al decreto ingiuntivo notificato dal M. ed opposto dal P. ad Euro 1.955,45, con rivalutazione ed interessi dal dicembre 1994, nonchè a rivalutazione ed interessi sulla somma di Euro 6.639,00 dal luglio al novembre 1994.

Ha compensato per la metà le spese dell’intero giudizio, ponendo a carico dell’appellante P. la rimanente metà.

Il M. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste il P. con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per il mancato deposito della procura speciale, in quanto l’atto risulta depositato con i documenti allegati al ricorso.

3.- Con l’unico motivo il M. lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello ha compensato per la metà le spese processuali dell’intero giudizio senza adeguata motivazione.

3.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Le ragioni della parziale compensazione si desumono inequivocabilmente sia dalla motivazione della sentenza, che ha dato atto “del parziale – ma sostanzioso – accoglimento dell’appello”, con la conseguente, cospicua riduzione della somma richiesta in pagamento dal M.; sia dall’oggettivo tenore della sentenza, che ha per l’appunto disposto la suddetta riduzione.

4.- E’ fondato l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui il P. lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto tardiva la sua domanda di accertamento che l’IVA dovuta sulla fattura era pari al 4% e non al 19% dell’importo capitale.

Rileva correttamente il ricorrente che egli ha proposto una mera eccezione riconvenzionale, tendente a paralizzare, per questa parte, la domanda di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.

In base al testo originario dell’art. 345, applicabile al caso in esame (il ricorso per decreto ingiuntivo era stato emesso nel 1994) – le eccezioni nuove potevano essere proposte anche in appello, sicchè erroneamente l’eccezione è stata ritenuta tardiva.

4 . – Propongo che – previa riunione dei due ricorsi – il ricorso principale sia rigettato ed il ricorso incidentale sia accolto, con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso principale deve essere rigettato ed, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile perchè tardiva la domanda proposta dal P., con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, affinchè prenda in esame la suddetta domanda e la decida nel merito.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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