Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26777 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26777 Anno 2013
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

ORDINANZA

sul ricorso 18852-2012 proposto da:
SANTOSUOSSO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA,PIZZA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio
dell’avvocato PORCELLI EVELINA, che lo rappresenta e
2013

difende unitamente agli

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ANNALISA DI GIOVANNI, PICOZZA EUGENIO, per procura

avvocati BONARDI CARLO,

speciale del notaio dott. Ferdinando Papa di Brescia,
rep. 7901 del 06/08/2012, in atti;
– ricorrente –

(7 42z

Data pubblicazione: 29/11/2013

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA,

in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI
BRESCIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PRESIDENTE DELLA CORTE
D’APPELLO DI MILANO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA DELLA
CIRCOSCRIZIONE NOTARILE TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA,
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA
DELLA CIRCOSCRIZIONE NOTARILE TERRITORIALE DELLA
LOMBARDIA;
– intimati –

per revocazione della sentenza n. 13617/2012 del ta
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/07/2012;
uditi gli avvocati Annalisa DI GIOVANNI, Remo DANOVI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE.

unitamente all’avvocato DANOVI REMO, per delega in

7(

FATTO E DIRITTO
Con decisione del 24-5-2010 la Commissione amministrativa regionale di
disciplina per la Lombardia irrogava la sanzione della censura al notaio
Fabrizio Santosuosso, il quale era stato incolpato di “1) violazione dell’art. 47

1 agosto 2006 n. 249, per avere omesso di indagare la volontà delle parti e di
curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione integrale
dell’atto; 2) violazione dell’art. 58, punto 6 della medesima legge notarile, per
non aver dato lettura dell’atto alle parti, con conseguente violazione dell’art.
28 della legge notarile; 3) violazione dell’art. 147 punto a) della legge
notarile, per aver compromesso con la propria condotta e nell’esercizio delle
proprie funzioni, la propria dignità e reputazione, nonché il decoro e prestigio
della classe notarile”, prosciogliendolo dai primi due addebiti e ritenendolo
responsabile del terzo.
Il procedimento era stato promosso dal Consiglio notarile di Brescia a
seguito dell’esposto di Siro Franceschini.
Impugnata dal dott. Santosuosso e in via incidentale dal Consiglio
notarile, la detta decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte
d’Appello di Milano, che, con sentenza del 2-8-2011, rigettato il primo
gravame ed accolto l’altro, dichiarava il notaio responsabile anche della
violazione sub 1) ed applicava la sanzione della sospensione dall’esercizio
della professione per sei mesi.
Il dott. Santosuosso proponeva ricorso per cassazione in base a dodici
motivi e il Consiglio notarile di Brescia si costituiva con controricorso.

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della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Legge Notarile), come modificato dal d.lgs.

Il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite in quanto con il quarto
motivo si censurava la decisione della Corte d’Appello di declinare la
giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di
invalidazione dell’atto di deferimento alla Co.re.di. in difetto dell’osservanza

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13617 del 31-7-2012 hanno
accolto il detto quarto motivo, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario,
cassato l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, hanno rigettato il motivo
di reclamo relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; hanno
inoltre rigettato gli altri motivi di ricorso ed hanno condannato il ricorrente al
pagamento delle spese di merito e di legittimità.
In particolare, affermata la giurisdizione del G.O., le Sezioni Unite, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (“essendo incontroverso che il
Presidente del Consiglio notarile di Brescia, ricevuto l’esposto di Siro
Franceschini e sentito costui, senza dare alcuna previa comunicazione al dott.
Fabrizio Santosuosso, ha investito il Consiglio stesso del promovimento del
procedimento disciplinare”), hanno deciso la causa nel merito e rigettato “il
motivo di reclamo relativo alla violazione dell’art. 7” della legge n. 241 del
1990, rilevando che nella fattispecie non poteva ravvisarsi una violazione del
detto articolo, “il quale limita il proprio ambito di operatività, escludendone il
caso dell’esistenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento”: esigenze che nella materia di cui qui si tratta
sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della legge 89/1013, come
sostituito dall’art. 39 del decreto legislativo 249/2006, il quale dispone che “il

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della legge n. 241 del 1990.

procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi
costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.
Così conseguentemente respinto il quinto motivo di ricorso, concernente la
asserita illegittimità “dell’intero procedimento”, “a causa della mancanza della

altri motivi di ricorso.
Avverso la detta sentenza il dott. Santosuosso in questa sede ha proposto
ricorso per revocazione “ex art. 391 bis ed ex art. 395 n. 4 c.p.c.”.
In specie, sull’ammissibilità del ricorso, con riguardo alla fase rescindente,
il ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata “non ha tenuto conto della
articolata serie di censure riguardanti la violazione delle regole del giusto
procedimento amministrativo e cioè degli articoli da 7 a 10 della legge 241/90
sul procedimento amministrativo; ma ha invece emesso pronuncia solo sulle
ragioni giustificative del mancato invio della comunicazione di inizio del
procedimento disciplinare medesimo”, così facendo “emergere una evidente
svista nell’ambito della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aggravata
dalla circostanza che il quarto motivo nella sua totalità, aveva per espressa
ammissione del Supremo Giudice, carattere potenzialmente assorbente rispetto
a tutti gli altri motivi di ricorso”.
In sostanza, quindi, il ricorrente ha lamentato “l’errore di fatto
nell’apprezzamento degli atti difensivi e la conseguente omissione di pronuncia
ai sensi dell’art. 112 c.p.c.”, posto che con il ricorso si era lamentata la
violazione dei “principi contenuti nella legge sul procedimento amministrativo
n. 241/190 e direttamente applicabili al procedimento disciplinare notarile”,

comunicazione del suo avvio”, le Sezioni Unite hanno poi respinto anche gli

con riguardo non solo all’art. 7 della detta legge, bensì anche con riferimento
agli articoli 1, 8,9, 10 e 21 octies della legge medesima.

)i

Per quanto riguarda, poi, la fase rescissoria, dopo aver riportato

M

“integralmente il quarto motivo” del precedente ricorso (eccezion fatta per la

accolta nella sentenza impugnata), il ricorrente, ribadendone la fondatezza, ne
ha chiesto l’accoglimento con la cassazione della sentenza della Corte
d’Appello di Milano e con la decisione nel merito, dichiarandosi “la nullità, la
inefficacia e comunque la radicale illegittimità dell’intero procedimento
disciplinare ed in particolare della sua fase preliminare, per violazione dei
principi costituzionali del diritto di difesa, di partecipazione procedimentale e
di contraddittorio”.
Con un secondo motivo, inoltre, il ricorrente ha lamentato “errore di fatto
consistente in una svista attinente alle conseguenze dell’accoglimento del
quarto motivo di ricorso”, assumendo all’uopo che il Supremo Collegio “non
poteva pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c. a causa della omissione di un
grado di giurisdizione come previsto dal codice di procedura civile” e
chiedendo l’accoglimento dei motivi di merito con rinvio alla Corte d’Appello
di Milano.
Il Consiglio Notarile di Brescia ha resistito con controricorso, eccependo
in primo luogo la inammissibilità del ricorso di controparte e rilevando in
particolare:
che “non vi è alcun errore di fatto nella decisione della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite poiché il giudizio avanti la Co.Re.Di. è
legittimamente iniziato con la richiesta di apertura formulata dal Consiglio
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parte riguardante la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario,

notarile, da cui ha preso avvio il procedimento disciplinare nel quale il notaio
incolpato ha assunto tutte le possibilità di dedurre, controdedurre e

082/

interloquire”;
che “l’errore di fatto non può consistere in un preteso inesatto

che, in effetti, le plurime disposizioni sulle quali il ricorrente lamenta una
omessa pronuncia “non sono altro che le norme che disciplinano gli aspetti di
dettaglio e i profili attuativi conseguenti alla comunicazione dell’avviso
dell’avvio del procedimento ex art. 7 1. 241 del 1990”, di guisa che “una volta
giudicato inapplicabile l’art. 7 della 1. 241 del 1990, tutte le disposizioni
richiamate ex adverso sono a loro volta inapplicabili posto che ogni diritto di
partecipazione segue all’avvio della fase innanzi alla Co.Re.Di, come
giustamente deciso nella sentenza impugnata”;
che in effetti “non siamo di certo di fronte a una omessa pronuncia – la
quale presuppone per definizione l’esistenza di una domanda autonoma – ma a
una ridondante e pleonastica dissertazione sopra una serie di argomenti che
sono palesemente e logicamente assorbiti” nella decisione impugnata;
che l’errore che può dar luogo a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può
riguardare l’erronea valutazione delle situazioni processuali, né errori di diritto,
né valutazioni o giudizi, né errori di criterio”;
che in ogni caso è altresì necessario il requisito della decisività,
insussistente nel caso di specie, non vedendosi proprio “quale decisività possa
rivestire l’esame delle modalità di invio di un avviso che non era necessario
inviare; il rispetto delle garanzie partecipative del’interessato di fronte a un
avviso che lo stesso non doveva ricevere; la valutazione della trasparenza nella
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apprezzamento delle risultanze in una fase preliminare al giudizio”;

condotta di una Pubblica amministrazione che non abbia inviato un avviso che
la stessa in effetti non era tenuta ad inviare”.
Sul secondo motivo il controricorrente ha dedotto che le “varie asserzioni”

01-4

del ricorrente “non possono certo scalfire una situazione che è processualmente

quale il Supremo Collegio ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..
E’ stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio ex art. 377
c.p.c. ed il relatore designato, con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. depositata il
23-4-2013, si è così espresso:
“Ciò posto, il relatore osserva che nella fattispecie non sembra che
ricorrano i requisiti dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c.,
richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.
“La revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di
legittimità presuppone – infatti: l’esistenza di divergenti rappresentazioni
dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e
documenti di causa e deve, quindi, 1) consistere in una errata percezione del
fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente
rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la
cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare
inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere
decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata
diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da
non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive
e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del
6

certa” (la mancanza di necessità di ulteriori accertamenti di fatto), in base alla

fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto
medesimo” (v. fra le altre Cass. 3-2-2006 n. 2425, Cass. 14-2-2007 n. 3264).
Con riferimento, in particolare, all’omessa pronuncia da parte della

mal

Corte di Cassazione su un motivo di ricorso è stato più volte affermato che

sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la
revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità,
errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso
oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di
causa.” (v. Cass. 21-7-2011 n. 16003, Cass. 20-11-2009 n. 24512).
Nel contempo è stato, però, anche precisato che “in tema di revocazione
t,,,….„……..„.•
delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi inui
essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può
ritenersi infìciata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la
valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza
considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in
tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di
ricorso. “(v. Cass. 12-5-2011 n. 10466)
Del resto è stata costantemente esclusa la configurabilità dell’errore
revocatorio “quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa
errata valutazione od interpretazione dei motivi di ricorso” (v. fra le altre
Cass. 15-5-2002 n. 7064, Cass. 28-6-2005 n. 13915), così come è stata esclusa
“in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già
precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un

“l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai

inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione” (v. fra le altre
Cass. 21-4-2006 n. 9396).
In definitiva, quindi, l’errore, in tal caso, per essere “meramente
percettivo”, deve cadere sull’esistenza (o sull’inesistenza) di un motivo di

Tanto meno, poi, potrebbe parlarsi di errore revocatorio ove in sostanza
neppure sia configurabile una omessa pronuncia, come nell’ipotesi in cui “la
decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,
anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo
ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con
capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con
l ‘impostazione logico-giuridica della pronuncia” (v. Cass. 4-10-2011 n.
20311, Cass. 10-5-2007 n. 10696, Cass. 21-7-2006 n. 16788).
Infine non va trascurato (quanto meno ai fini della verifica del requisito
della decisività dell’errore dedotto) che, nella materia in oggetto, Cass. 26-62012 n. 10595 ha affermato il seguente principio: “Poiché l’art. 155 della 1. n..
89 del 1913 prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento
disciplinare una volta pervenuta alla Co.Re.Di. la richiesta di procedere e,
quindi, la fattispecie dell’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso al
notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve
escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell’art. 7 della 1. n. 241 del
1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente
quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da
parte dell’organo cui è riconosciuta dall’art. 153 l’iniziativa disciplinare,
atteso che l’art. 160 della 1. n. 89 del 1913 (come modificato) prevede
8

ricorso, e non anche sulla interpretazione o valutazione dello stesso.

l’applicabilità della 1. n. 241 del 1990 soltanto per quanto non espressamente
previsto dal titolo VI della 1. n. 89 del 1913 e considerato che nella specie
nell’art. 155 si rinviene un’espressa disciplina”,
In particolare è stato precisato che “delle attività precedenti e

disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta
non è previsto debba darsi avviso al notaio, il che implica che l’inizio del
procedimento agli effetti dell’avviso si identifichi solo nella formulazione della
richiesta di procedere disciplinarmente”.
Orbene nel caso in esame il ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza
impugnata, erroneamente supponendo che fosse stata denunciata soltanto la
violazione dell’art. 7 della legge 241/90, e non anche le ulteriori citate
violazioni (di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10 della stessa legge, in relazione anche
all’art. 21 octies) ha omesso di pronunciare al riguardo, così incorrendo in
errore di fatto risultante dalle diverse rappresentazioni emergenti da un lato
dalla sentenza e dall’altro dagli atti di causa.
Tale asserito errore non appare sussumibile nell’errore di fatto previsto
dall’art. 395 n. 4 c.p.c..
Invero, innanzitutto, a ben vedere l’impugnata sentenza non si è limitata
ad escludere che nella fattispecie potesse ravvisarsi una violazione dell’art. 7
della legge n. 241 del 1990, avendo altresì affermato che da tale decisione “ne
consegue l’infondatezza del quinto motivo di ricorso, con cui si assume che la
legittimità dell’intero procedimento è rimasta infìciata, a causa della
mancanza della comunicazione del suo avvio”. In tal modo la sentenza

9

segnatamente dell’attività accertativa che l’organo abilitato all’iniziativa

impugnata sembra aver così valutato nel complesso le violazioni denunciate
dal ricorrente, in sostanza tutte conseguenti alla detta mancanza.
Del resto lo stesso ricorrente afferma che le attività relative al diritto di
partecipazione e di difesa (art. 9 e 10 1. 241/1990) “sono state illegittimamente

a suo carico”, ed è indubbio che anche le asserite violazioni dell’obbligo di
trasparenza (art. 1) e delle modalità di comunicazione del detto avviso (art. 8)
conseguono parimenti alla mancanza del detto avviso.
Pertanto l’errore denunciato, piuttosto che meramente percettivo e
relativo all’esistenza di un motivo di ricorso, appare incidere sulla valutazione
dell’ambito del motivo stesso ed altresì cadere, in sostanza, su punti
controversi sui quali le Sezioni Unite si sono, quanto meno implicitamente, già
pronunciate.
Le citate violazioni ulteriori, infatti, appaiono tutte conseguenti alla
dedotta violazione del richiamato art. 7, chiaramente esclusa dal Supremo
Collegio.
Trattandosi, poi, comunque della fase preliminare che ha preceduto la
“promozione” senza indugio” del procedimento disciplinare, l’asserito
errore in effetti neppure risulterebbe decisivo, in base al principio sopra
richiamato affermato da Cass. n. 10595/2012 (nello stesso senso con riguardo
al procedimento disciplinare a carico degli avvocati cfr. Cass. S. U. 22-122011 n. 28336).
Inoltre non va trascurato che il ricorrente, seppure sembra spostare
l’attenzione sulla fase rescissoria, in realtà denuncia soltanto un preteso

lo

precluse” “a causa dell’omessa comunicazione dell’avvio di un procedimento

errore ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. in sede di ricostruzione dell’ambito del
motivo di ricorso, come tale riguardante in sostanza la sola fase rescindente.
Infine anche la censura, di cui al secondo motivo, rivolta contro la
decisione nel merito emessa dal Supremo Collegio (in base all’accertamento

nell’errore revocatorio ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (e neppure in quelli
previsti dall’art. 391 ter c.p.c.), risolvendosi, in sostanza, in una richiesta di
riesame del giudizio di cassazione.”
Sulla base di tali considerazioni il relatore ha pertanto concluso ritenendo
che possa dichiararsi la inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, terzo
comma, c.p.c..
Sono stati, quindi, eseguiti gli adempimenti ex art. 380 bis c.p.c. All’esito,
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte mentre il ricorrente
ha depositato memoria.
Tutto ciò premesso, il Collegio, esaminati i rilievi critici contenuti nell a
memoria del ricorrente, all’esito della adunanza in camera di consiglio,
condivide in pieno le argomentazioni in diritto esposte nella relazione, la cui
persuasività non è stata minimamente revocata in dubbio dai citati rilievi.
In particolare, con la detta memoria, il dott. Santosuosso insiste nel
sostenere la ammissibilità del ricorso, da un lato assumendo che nella
fattispecie ricorrerebbe l’ipotesi della “omessa pronuncia da parte della Corte
di cassazione su un motivo di ricorso” per evidente errore di fatto nella
percezione dell’atto (all’uopo richiamando la più recente giurisprudenza di
legittimità in materia) e dall’altro evidenziando la diversità delle ulteriori

*(

dei requisiti di cui all ‘art. 384 secondo comma c.p.c.) non appare sussumibile

denunciate violazioni della legge n. 241 del 1990, che sarebbero state ignorate

gml

nell’impugnata sentenza.
Orbene osserva il Collegio che tali rilievi risultano del tutto infondati.
Come già rilevato nella relazione, sulla base proprio della giurisprudenza

impugnata, a ben vedere, “non si è limitata ad escludere che nella fattispecie
potesse ravvisarsi una violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in
quanto ha altresì affermato che da tale decisione “ne consegue l’infondatezza
del quinto motivo di ricorso” con espresso riferimento alla “legittimità
dell’intero procedimento”.
Del resto, come pure è stato evidenziato nella relazione, è evidente che le
ulteriori violazioni lamentate risultavano tutte conseguenti alla mancanza della
comunicazione dell’avvio del procedimento stesso, di guisa che l’errore
denunciato in questa sede, piuttosto che meramente percettivo e relativo
all’esistenza di un motivo di ricorso, in realtà incide sulla valutazione
dell’ambito del motivo stesso e cade, inoltre, su punti controversi sui
queste Sezioni Unite si sono, più o meno implicitamente, già pronunciate.
D’altra parte, così stando le cose, neppure potrebbe fondarsi la
ammissibilità del ricorso soltanto sulla diversità delle dette ulteriori violazioni,
comunque consequenziali.
Infine, come pure è stato rilevato nella relazione, poiché nella fattispecie si
trattava della fase preliminare che ha preceduto la “promozione” “senza
indugio” del procedimento disciplinare, l’asserito errore in effetti neppure
risulterebbe decisivo, in base al principio affermato da Cass. n. 10595/2012
citata.
12

di legittimità più recente invocata dal ricorrente, nel caso in esame, la sentenza

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese in favore del Consiglio Notarile di
Brescia. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.
P.Q.M.

pagare al Consiglio Notarile di Brescia le spese, liquidate in euro 200.00 per
esborsi e 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 22 ottobre 2013
IL PRESIDENTE

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

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