Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26777 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 22/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.22/12/2016), n. 26777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4334-2011 proposto da:
P.P., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. ANTONELLI 3, presso l’avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BORGHI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A., ora LANZONE DUE
S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso
l’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO MANETTI, giusta procura speciale per Notaio
dott. R.E. di MILANO – Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1271/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO MANETTI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.P. chiese di essere ammesso al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in privilegio, per le retribuzioni di un rapporto di lavoro svolto, con subordinazione, dal 1972 al 2002.
Il credito non veniva ammesso e l’opposizione del P. veniva rigettata dal tribunale di Prato.
Avverso la relativa sentenza P. proponeva gravame che la corte d’appello di Firenze ulteriormente rigettava sul rilievo, per quanto unicamente interessa, che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, della durata e con le caratteristiche dedotte, all’esito della prova testimoniale, pur assunta, non era stata provata. P. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Ha resistito il fallimento con controricorso.
Si è costituita la società Lanzone Due, incorporante la s.r.l. Lanzone Nove, quale assuntore del concordato fallimentare omologato dal tribunale di Prato in data 27-7-2012.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coi primi due motivi il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2094, 2730 e 2729 c.c. e il vizio di motivazione, in quanto sia la prova testimoniale, sia la prova documentale consentivano di affermare l’avvenuta continuativa messa a disposizione di energie lavorative alle dipendenza della società fallita, per l’esecuzione delle incombenze di volta in volta stabilite. In particolare la documentazione versata in atti, proveniente dalla società, doveva condurre a ritenere confessati i fatti ivi enunciati.
I motivi sono inammissibili perchè riflettenti censure in fatto, relative alla valutazione della prova.
Può altresì osservarsi che in ordine alla documentazione menzionata nel secondo motivo, il cui contenuto non è riportato nel ricorso, il ricorso difetta anche di autosufficienza.
Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento alla condanna alle spese.
Il motivo è inammissibile, essendo state le spese liquidate secondo il criterio di soccombenza.
Eguale criterio si impone quanto alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016