Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26776 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 25/11/2020), n.26776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6496-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DONATI

115, presso lo studio dell’avvocato ROSCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’avviso di accertamento n. (OMISSIS), in rettifica del valore ai fini INVIM e di Registro di un atto di compravendita di immobile, al quale avevano partecipato diverse parti, tutte coobbligate al pagamento dell’imposta, veniva notificato a M.F. che proponeva ritualmente ricorso risultando soccombente. A seguito di tale pronuncia la M. versava all’Erario due terzi dell’imposta accertata a titolo di riscossione provvisoria, proponendo appello.

2. Nelle more del giudizio di impugnazione, uno dei coobbligati, presentava richiesta di definizione della propria lite a norma della L. n. 289 del 2002. La definizione aveva esito positivo e, pertanto, i giudizi dei condebitori solidali, ivi compreso quello di M.F., venivano dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.

3. L.F., divenuto erede di M.F., presentava all’Ufficio istanza di rimborso della somma pagata dalla madre in pendenza di giudizio e proponeva ricorso, con esito sfavorevole, avverso il diniego dell’Ufficio, motivato dall’essere state le somme pagate a causa dell’esito negativo del ricorso proposto dalla M..

Con sentenza n. 326/23/15, depositata il 12.02.15, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione staccata di Lecce accoglieva l’appello proposto L.F., ritenendo che il rimborso dell’eccedenza delle somme versate dalla contribuente, rispetto a quelle occorrenti per la definizione della lite tributaria mediante condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, spettasse anche nel caso di soccombenza dell’amministrazione nel diverso procedimento intentato da altro coobbligato, che poi aveva chiesto, nel precedente giudizio, l’estinzione del giudizio a seguito della definizione condonale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, al quale l’intimato ha replicato con controricorso.

Lamenta la ricorrente la violazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c.: nella sostanza si duole dell’errata interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La citata Legge, art. 16, comma 5, dispone che:” 5.Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.”. A sua volta l’art. 1 dispone “1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro: 150 Euro; b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 Euro: 1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio. ”

La norma, secondo il tenore letterale, esclude la possibilità di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione fatta eccezione per il solo caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria: nel caso all’esame nel procedimento instauratosi con il ricorso di M.F. l’amministrazione è stata vincitrice e, pertanto, non possono ravvisarsi i presupposti del recupero delle somme.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che trova origine nella decisione delle Sezioni Unite n. 14824/2008, in tema di condono fiscale L. 27 dicembre 2002 n. 289, ex art. 16, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al citato art. 16, comma 5, di totale soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti. (cass. n. 16339/2014; cass. 4573/2019) E’ stato, in particolare, osservato che la norma in esame ha natura di disposizione eccezionale e derogatoria della previsione generale in forza della quale il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, che vengono ad essere definiti transattivamente con il versamento delle somme a tal fine dovute, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti (cfr. Cass. S.U. 14828/08), sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. La disposizione derogatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, in quanto tale di stretta applicazione, e perciò applicabile solo in relazione alla fattispecie ivi prevista – concerne, in altri termini, la sola ipotesi in cui le somme versate, in forza delle disposizioni vigenti in tema di riscossione in pendenza di lite (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68), eccedenti quelle da corrispondere per la definizione condonale, non risultino più dovute a seguito dell’ultima pronuncia di merito, sfavorevole all’amministrazione (cass. n. 27744/2008).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non residuando accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito dalla Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente e la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 18 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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